Aspetti legislativi e procedurali della manutenzione elettrica

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Una breve panoramica dei disposti legislativi inerenti la manutenzione elettrica su attrezzature di lavoro e impianti industriali, sovente effettuata da manutentori interni all’azienda

I formaggi rappresentano uno dei mercati più voluminosi del largo consumo e sono il secondo settore merceologico per contribuzione al fatturato della Gdo, per quanto riguarda nello specifico i prodotti confezionati a peso imposto. Le cifre totali del mercato totale parlano da sole: una stima di 805.000 t nel 2012 per un valore al consumo pari a 8,4 miliardi di euro. Oltre 650.000 t di formaggi, per un valore superiore a 6 miliardi di euro, passano attraverso i format moderni (iper+super+libero servizio e discount). L’analisi degli assortimenti della GDO è dunque significativa per capire i trend e le caratteristiche del mercato. Nonostante una leggera flessione degli investimenti in comunicazione, comunque di molto inferiore a quella registrata per esempio dai salumi, rimane solida la leadership all’interno del settore dei freschi.

Nell’anno terminante a marzo 2013 i volumi nella distribuzione moderna, compresi i discount, sono cresciuti dell’1,4% mentre l’aumento in valore è stato trascurabile per la diminuzione del prezzo medio praticamente in tutte le categorie. Il mercato dunque tiene a dispetto della crisi economica. In questo scenario, un trend ormai consolidato è rappresentato dallo spostamento degli acquisti verso i prodotti a peso imposto o fisso che dir si voglia, a scapito dei formaggi a peso variabile soprattutto in termini di quota poiché in realtà anche questi ultimi sono leggermente aumentati nell’ultimo anno, ma meno dei primi che sono cresciuti oltre il 2% e, considerando i volumi in ballo, non è poco. In due anni le tipologie a peso imposto hanno guadagnato un paio di punti percentuali e incidono per oltre il 60% sul totale formaggi nella Gdo.

Lavori elettrici e Testo Unico

Il Testo Unico D.Lgs. 81/2008 presenta un capitolo specificatamente dedicato ai lavori elettrici con precisi obblighi in capo al datore di lavoro: titolo III, capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”. All’articolo 82 “Lavori sotto tensione” è espresso un perentorio obbligo per il datore di lavoro: “È vietato eseguire lavori sotto tensione”. Ciò significa che il datore di lavoro deve impedire e ovviamente non autorizzare attività di manutenzione su conduttori o componenti in tensione: è possibile unicamente operare su parti di impianto sezionate dalla corrente elettrica, con quindi il sezionatore elettrico generale dell’impianto bloccato, con idoneo dispositivo, in posizione di 0 – OFF.

Vediamo una serie di esempi non esaustivi di che cosa può essere considerato lavoro elettrico in tensione, e quindi in prima battuta vietato dal Testo Unico:

  • sostituzione di un componente (per esempio un motore elettrico o una scheda) con macchia o impianto o parte di esso alimentata;
  • operazioni su collegamenti elettrici di macchinari con gli stessi alimentati;
  • impiego di tester per effettuare verifiche o ricerca guasti su parti della macchina in tensione, come ad esempio l’impiego di multimetro e di tester per impedenza amperometrica;
  • operazioni con quadri elettrici o involucri elettrici aperti;
  • sostituzione di una lampadina con l’impianto elettrico non sezionato.

Sono queste tutte attività che quasi regolarmente possono essere svolte in aziende ove sono utilizzati macchinari industriali o impianti di produzione. Per poterle svolgere è necessario attenersi a quanto in seguito riportato.

Il Testo Unico infatti consente lo svolgimento di attività in tensione solo in alcuni casi specifici, ovvero:

  • si opera su conduttori con tensioni di sicurezza, cioè sistemi elettrici in bassissima tensione di tipo SELV (Safety Extra Low Voltage) aventi, oltre alle altre caratteristiche di sicurezza qui non riportate per esteso, tensioni massime pari 50 V in corrente alternata o 120 V in continua;
  • oppure è possibile operare su conduttori in tensione aventi tensioni nominali non superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua applicando entrambe le seguenti disposizioni: 1) l’esecuzione di lavori su parti in tensione deve essere affidata a lavoratori riconosciuti dal Datore di Lavoro come idonei per tale attività secondo le indicazioni della pertinente normativa tecnica, ovvero il lavoratori devono aver svolto specifica attività formativa e essere nominati PEI (Persona Idonea) dal Datore di Lavoro, sulla base della Norma CEI 11- 27 che vedremo in seguito; 2) le procedure adottate e le attrezzature utilizzate devono essere conformi ai criteri definiti nelle norme di buona tecnica, ovvero devono essere presenti e approvate in azienda procedure e istruzioni operative specifiche che riportino responsabilità e corrette modalità di svolgimento delle operazioni su conduttori in tensione.

I lavori su parti in tensione aventi tensioni nominali superiori a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente possono essere effettuati unicamente da aziende autorizzate dal ministero del Lavoro. Considerazioni analoghe riguardano i cosiddetti lavori in prossimità, ovvero lavori svolti in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive, e quindi in tensione, non protette. Se si opera quindi non direttamente su un componente di impianto elettrico ma in prossimità di un impianto o parte di impianto in tensione non protetto la distanza minima da mantenere dallo stesso è indicata nell’allegato IX del Testo Unico e qui riportata nella tabella 1. Sotto queste distanze si sta svolgendo comunque un lavoro in tensione.

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