Denominazioni di origine, l’evoluzione della norma

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Come è noto, nella versione originaria del 1883 la Convenzione di Parigi sulla protezione della proprietà industriale non prendeva in considerazione i marchi collettivi, inseriti successivamente in occasione della revisione della Convenzione stessa, intervenuta a Washington nel 1911. In questo senso, la normativa relativa ai marchi collettivi vanta un’esperienza secolare ricca di vicissitudini e anche di evoluzioni.

Nell’ampio contesto dei marchi collettivi ricadono anche le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografi che. Il presente focus desidera offrire all’operatore di settore, un agile riassunto dei percorsi e degli orientamenti politici emergenti dalla fredda lettura della normativa, a partire dalla iniziale Convenzione di Stresa del 1951, per arrivare ai negoziati bilaterali in corso.

La Convenzione di Stresa del 1951 e la legge n. 124 del 1954

Nelle considerazioni introduttive della “Convenzione internazionale sull’uso delle designazioni d’origine e delle denominazioni dei formaggi”, firmata a Stresa il 1° giugno 1951, si legge: “Le Parti contraenti, riconosciuta l’utilità di un disciplinamento e di una cooperazione internazionali che garantiscano l’uso leale delle designazioni di origine e delle denominazioni dei formaggi, e considerata perciò l’importanza di definire le designazioni d’origine e le denominazioni aggiungendo a queste le indicazioni delle caratteristiche dei formaggi cui sono riferite, per proteggerne le caratteristiche originarie e l’uso per l’informazione ai consumatori.” Con questi propositi 6 Paesi – Austria, Belgio, Francia, Italia, Olanda e Svizzera (Danimarca, Norvegia, Svezia: prima firmano e poi recedono) – aderivano volontariamente al trattato e davano inizio al lungo cammino internazionale delle denominazioni di origine delle produzioni agricole. Per parte italiana, la Convenzione di Stresa, recepita nelle normative repubblicane con il DPR 18 novembre 1953, n. 1099, costituì la base della legge 10 aprile 1954, n.125, promulgata dal Presidente Einaudi, per la: “Tutela delle denominazioni di origine e tipiche dei formaggi”.

Essa riconosceva come “denominazioni di origine”, le denominazioni relative ai formaggi prodotti in zone geograficamente delimitate osservando usi locali leali e costanti e le cui caratteristiche merceologiche derivano prevalentemente dalle condizioni proprie dell’ambiente di produzione e le “denominazioni tipiche”, ovvero quelle relative a formaggi prodotti nel territorio nazionale, osservando usi leali e costanti, le cui caratteristiche merceologiche derivano da particolari metodi della tecnica di produzione. In tutta evidenza, il legislatore del tempo era focalizzato sulle caratteristiche dei prodotti, sulle zone di produzione, sugli usi locali leali e costanti e sulle condizioni proprie dell’ambiente e delle tecniche di produzione.

Successivamente, con il DPR 5 agosto 1955, n.667, si emanava regolamento di applicazione e, con il DPR 30 ottobre 1955, n. 1269, si riconoscevano gli standard di produzione dei primi 6 formaggi a denominazione di origine: Fontina, Gorgonzola, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Pecorino Romano, Pecorino Siciliano; e altri 8 con denominazione tipica: Asiago, Caciocavallo (diveniva poi Caciocavallo Silano), Fiore Sardo, Montasio, Pressato, Provolone, Ragusano e Taleggio. A distanza di quasi 60 anni, si può pacificamente ammettere che, a quei tempi, la confusione era ridondante non solamente nelle denominazioni, ma anche nelle caratteristiche merceologiche e nelle stesse zone di produzione. Un esempio per tutti, consisteva (e, consiste tuttora) nel caso dei formaggi detti “stracchino”, merceologicamente indefiniti e ubiquitari nella produzione. In pratica, ci vollero mesi se non proprio anni, affinché la legge 125/1954 e i relativi decreti di riconoscimento mettessero ordine e disciplina in sede nazionale.

Regolamento CEE 2081/1992

Con il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografi che e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, si estese il regime di protezione ai territori dei 12 Paesi della Comunità Economica Europea.

Il Consiglio della CEE, prendendo atto dell’importanza sociale ed economica delle produzioni agricole, con una quindicina di “considerando” orientava l’essenza della norma verso:

  • la diversificazione delle produzioni e il miglioramento del reddito degli agricoltori;
  • la valorizzazione della scelta qualitativa anziché quantitativa; f le maggiori informazioni al consumatore sull’origine dei prodotti;
  • e l’ armonizzazione dell’etichettatura.

In definitiva, nel prendere atto dell’affermazione sul mercato dei prodotti DO e Tipici, la CEE disciplinava e uniformava le procedure di registrazione dei prodotti DOP (denominazione di origine protetta) e IGP (indicazione geografi ca protetta) e, nel contempo, sanciva la necessità del nesso prodotto-origine geografi ca, imponendo la stesura e l’approvazione del disciplinare di produzione per l’ottenimento della registrazione comunitaria. Evocava, infine, per i Paesi Terzi, l’opportunità di avere garanzie equivalenti nei loro territori. Tale desiderio, però, restava tra gli obiettivi da raggiungere.

[box bg=”#cccccc” color=”#000000′ title=”Il disciplinare, come “grembo materno caseario””]

Anche se i contorni cambiano e il quadro socio-economico di riferimento si evolve, il disciplinare delle produzioni DOP e IGP, come un “grembo materno caseario”, resta la fonte delle garanzie essenziali degli elementi che caratterizzano il prodotto, ed il loro mantenimento nel tempo. Anche se diverso nella modulistica e talvolta nella terminologia, nel suo centro vitale troviamo sempre: i particolari fattori naturali e umani; i metodi locali, leali e costanti; i legami fra la qualità e l’ambiente e l’origine geografica. Un “grembo” tendente a raggiungere 3 obiettivi: a) la giusta remunerazione per la qualità dei prodotti; b) garantire una protezione uniforme dei nomi in quanto diritto di proprietà intellettuale sul territorio UE; c) fornire ai consumatori informazioni chiare sul valore aggiunto di tali produzioni.

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Regolamento CE 510/2006

Solo 2 anni dopo l’introduzione del reg. 2081/1992, durante i negoziati WTO-OCM (World Trade Organisation- Organizzazione del Commercio Mondiale), gli accordi TRIPS del 1994 fecero affiorare rilevanti punti di vista all’interno e all’esterno della Comunità Europea. Tra questi, spiccavano i diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio e la necessità di aprire il sistema delle registrazioni ai prodotti dei Paesi Terzi che avessero già ottenuto il riconoscimento nei loro Paesi di origine. Allo scopo provvedeva, il Reg. 510/2006, che comprendeva anche le disposizioni relative all’esistenza, all’acquisizione, alla portata, al mantenimento dei diritti di proprietà intellettuale nonché ai mezzi per farli rispettare.

Nel novello articolato comunitario si prevedeva inoltre la procedura di registrazione a favore di persone fi siche o giuridiche aventi l’interesse legittimo della richiesta, come anche della possibile opposizione alla registrazione. Diventava così ufficiale la consapevolezza della reciprocità degli interessi, tra i Paesi membri e i Paesi terzi. Forse, anche per questo, “o la coperta diventava piccola o il mucchio diveniva immenso”. In realtà, negli anni a seguire, il collasso dei negoziati multilaterali del WTO portò la vasta tematica della protezione dei prodotti DOP&IGP e delle “indicazioni geografiche (IG)” direttamente nei negoziati per gli scambi commerciali previsti dai trattati bilaterali tra l’Unione Europea e i singoli Paesi terzi.

Regolamento UE 1151/2012

Il regolamento (UE) n.1151/2012, detto anche “Pacchetto Qualità”, innova e completa la tutela del vasto patrimonio culturale ed enogastronomico delle produzioni agroalimentari dei 28 Membri dell’Unione Europea, mantenendo e migliorando l’accessibilità al sistema dei Paesi terzi. Il regolamento, orientato da ben 65 considerazioni, prosegue nell’evoluzione della norma, sotto diversi e sostanziali profili. Per mancanza di spazio, in questa sede ne tocchiamo solo alcune, quali: l’obiettivo di estendere la protezione delle DO e IG a livello Organizzazione Mondiale del Commercio; l’attenzione al benessere animale correlato al disciplinare di produzione; le particolari attenzioni al “contribuente- consumatore” in merito alle informazioni sul prodotto e alla consapevolezza degli acquisti; la maggiore trasparenza negli atti di registrazione a favore dei consumatori e degli operatori di settore; i chiarimenti tra DOP e IG e le proprietà intellettuali industriali (art.14 e 15); il Titolo III, orientato alla valorizzazione delle produzioni STG (specialità tradizionali garantite); il Titolo IV, dedicato alle indicazioni facoltative di qualità, come i prodotti di montagna (art. 31) e delle isole (art. 32); il Titolo V, diretto al potenziamento e alla trasparenza dei controlli.

Tra i 59 articoli dell’intero regolamento, per le sensibilità lattiero casearie italiane, il comma 3 dell’art. 13 risulta particolarmente importante, in quanto impone agli Stati membri di adottare le misure amministrative e giudiziarie adeguate per prevenire o far cessare l’uso illecito delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, siano esse prodotte o solamente commercializzate in tale Stato membro. La qual cosa è essenziale e sostanziale per le produzioni italiane spesso vittime di tali illeciti.

Primo round dei negoziati UE/Stati Uniti sul commercio e sugli investimenti: Dan Mullaney, capo dei negoziatori USA, a sinistra; e Ignacio Garcia Bercero, per la UE. Credit © European Union, 2013
[box bg=”#cccccc” color=”#000000′ title=”Origine e basta, o controllata?”]

A quanto risulta, in Italia, non sarebbe mai stata emanata una specifica normativa in tal senso, in ambito lattiero caseario. Salvo errori e omissioni, l’uso del termine “Controllata” sarebbe invalso un poco per enfasi e un poco per similitudine con il mondo enologico, quando nel 1963, veniva emanata in Italia la Legge 3 febbraio, n. 116, per la tutela della Denominazioni di Origine Controllate per i vini e per i mosti. In verità, bisognerebbe anche precisare che i padri nobili delle AOC (Appellation d’Origine Contrôllée) furono i francesi Pierre Le Roy de Boiseaumarie e Joseph Capus.

Il primo vignaiolo a Châteauneuf-du-Pape; il secondo parlamentare di Gironde. I due amici ebbero l’idea valorizzare la denominazione e la qualità controllata per reagire alla diffusa scarsa qualità dei vini dovuta alla filossera alla fine degli anni ‘20.

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Accordi bilaterali

Come da programma, anche se controvento, sono partite le procedure del negoziato transatlantico di libero scambio UE-USA che include il tema “Denominazioni di Origine e Indicazioni Geografiche”. La presentazione delle squadre dei negoziatori è avvenuta a mezza estate e in autunno dovrebbero inizieranno le riunioni, almeno si spera. Anche se non sarà una facile passeggiata, infatti, mentre un negoziato parte, si blocca l’applicazione di un altro! Nelle sabbie mobili applicative si è impantanato il trattato di libero scambio UE-America Centrale (Panama, Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua ) firmato a giugno 2012 per l’opposizione di El Salvador e Costa Rica nei confronti delle denominazioni “parmesan, provolone, fontina e gorgonzola” per “utilizzi precedenti e sopravvenuta genericità dei termini”. L’opposizione è palesemente sostenuta dallo statunitense CCFN (Consorzio Nomi Generici), come mossa tattica preparatoria delle forti obiezioni al sistema delle DOP, durante i negoziati transatlantici UE-USA.

Domande finali

Al di là dei negoziati UE-USA, che risposte potremmo dare se ci fossero avanzate queste domande:

  • quanto latte destinato alle produzioni DOP è prodotto con foraggi autoctoni e quanto con mangimi alloctoni?
  • quali sono i reali legami col territorio che giustificano la DOP?
  • metodi locali di produzione della DOP sono sempre leali e costanti?
  • quando si approva il piano di produzione di una DOP, siamo certi che gli stessi siano controfirmati da almeno i 2/3 dei produttori di latte crudo?

Ognuno risponda in cuor suo… Grazie!