Etichettatura non corretta sanzionata dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato

1325

Su segnalazione del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-N.A.S. di Trento, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha aperto un procedimento che “concerne il comportamento posto in essere da Exquisa, consistente nell’impiego, sul packaging del latticino fresco cremoso a marchio Exquisa, della dicitura “solo 0,0025% di colesterolo””. Nel Bollettino n. 29 del 16 agosto 2016 l’Autorità scrive che “siffatta dicitura veniva impiegata sul coperchio, su tre facciate laterali e sul fondo della confezione. Sul coperchio, il lemma “colesterolo” era riportato con caratteri grafici maggiori rispetto a quelli impiegati per la denominazione “latticino fresco cremoso” mentre, sul fondo della confezione, la dizione “latticino fresco con 0,0025% di colesterolo”, contrassegnata da un asterisco che rinviava alla precisazione “contiene 2,5 mg/100 g di colesterolo”, veniva affiancata dalla dichiarazione nutrizionale recante, per 100 grammi di prodotto, un valore medio di grassi pari a 5,5 g di cui 3,8 g di grassi saturi, nonché il valore del colesterolo pari a 2,5 g.”
Sulla base della normativa vigente, con provvedimento n. 26147 l’Autorità ha valutato che:
“omissis…19. La condotta del professionista, oggetto di valutazione nell’ambito del presente procedimento, concerne il claim “solo 0,0025% di colesterolo”, impiegato nella presentazione del latticino fresco cremoso a marchio Exquisa con evidenza grafica sulla confezione, al fine di caratterizzare il prodotto e suggerirne il consumo a quanti nutrono una specifica preoccupazione o sensibilità per la colesterolemia, creando l’impressione che l’assunzione del latticino comporti un aumento del tutto irrisorio del livello di colesterolo.
20. La condotta del professionista risulta ingannevole in merito alle caratteristiche del prodotto e ai vantaggi conseguenti al suo consumo, ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, in quanto idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico e a sviare le scelte commerciali del consumatore medio.

In primo luogo, come rilevato secondo un costante orientamento dell’Autorità, la rigorosa disciplina di fonte comunitaria individua espressamente e tassativamente le possibili indicazioni nutrizionali apponibili sui prodotti alimentari e, nel menzionare i grassi, non contempla affatto il tenore di colesterolo negli alimenti, ma si limita a far riferimento ai grassi totali e ai grassi saturi, monoinsaturi, polinsaturi, omega-3. Pertanto, l’indicazione nutrizionale “0,0025% di colesterolo”, apposta sul packaging del prodotto, non appare riconducibile alle indicazioni nutrizionali consentite dall’allegato al Regolamento claims.

In secondo luogo, giova aggiungere che, poiché sul coperchio della confezione non viene indicata la quantità di prodotto cui riferire la percentuale pubblicizzata, manca un parametro di confronto per poter apprezzare la reale portata del claim.

Infine, alla luce delle Linee guida dell’I.N.R.A.N., l’indicazione nutrizionale sul colesterolo dell’alimento risulta fuorviante considerato che, secondo la letteratura scientifica, la mancanza o lo scarso tenore di colesterolo alimentare nei prodotti costituisce un fattore nutrizionale privo di specifico e particolare beneficio e, soprattutto, non è provata alcuna relazione positiva fra alimenti privi del colesterolo e il controllo della colesterolemia dell’individuo”. Omissis…

Pertanto l’Autorità ha deliberato
“a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla società Exquisa Italia S.r.l., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica commerciale scorretta ai sensi degli artt. 20, comma 2, e 21, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione;
b) di irrogare alla società Exquisa Italia S.r.l. una sanzione amministrativa pecuniaria di 30.000 € (trentamila euro)”.