Sicurezza e qualità

Imballi a regola d’arte

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La non conformità del prodotto alimentare può derivare anche dalla cessione di sostanze chimiche da parte del materiale d’imballaggio. Verifiche di laboratorio su matrice alimentare e materiali di confezionamento contribuiscono all’attribuzione della responsabilità del difetto.

I materiali in plastica destinati al contatto con gli alimenti sono stati negli ultimi anni oggetto di frequenti interventi normativi di matrice nazionale e comunitaria. La norma quadro sulla plastica destinata al contatto alimentare, allo stato attuale, è comunque contenuta nel regolamwento 10/2011, pubblicato sulla G.U.U.E. del 15.1.2011, e applicabile dal 1° maggio 2011. Salva l’applicazione dei principi generali di cui al reg. 1935/2004, sui materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari, il reg. 10/2011 definisce le norme specifiche per i materiali e gli oggetti di plastica. Il regolamento abroga e sostituisce la direttiva 2002/72/CE, oggetto di numerose modifiche stratificatesi nel corso degli anni, a scopo di rifusione normativa e al fine di eliminare le disposizioni ormai superflue e obsolete. Mentre la direttiva 2002/72/CE si applicava ai materiali e agli oggetti costituiti unicamente di materia plastica e alle guarnizioni di materia plastica per i coperchi, il nuovo regolamento estende il campo di applicazione della normativa a:

  • gli strati di materia plastica dei multistrato multimateriali;
  • agli oggetti di materia plastica stampati o rivestiti, così come a quelli tenuti insieme da adesivi anche nel caso in cui adesivi, rivestimenti e inchiostri da stampa non sono composti dalle stesse sostanze delle materie plastiche.

Come noto, la normativa igienico-sanitaria prevede specifiche responsabilità in capo ai soggetti che immettono in commercio prodotti alimentari non conformi. L’accertamento della presenza di una sostanza estranea negli alimenti può integrare il reato di cui all’art. 5 della L. 283/62, sia in capo alle imprese che producono i materiali di contatto sia a quelle imprese che ne fanno uso per confezionare i loro prodotti. In occasione del noto caso ITX gli organi di controllo, riscontrata la presenza in alcuni latti liquidi di proseguimento e yogurt, confezionati in contenitori multistrato, dell’isopropiltioxantone (ITX), contestavano tra l’altro, sia all’azienda produttrice dei materiali sia a quelle alimentari che ne facevano uso, la violazione dell’art. 5 lett. g) qualificando tale sostanza come additivo  (L‘ITX è utilizzato quale fotoiniziatore negliinchiostri e la sua presenza è stata messa in relazione al tipo di stampa utilizzata nei contenitori multistrato). In un comunicato del 24.1.2006 il Ministero ha ritenuto pertanto di precisare quali siano le responsabilità delle imprese in materia di imballaggi e confezioni di prodotti alimentari.

Le responsabilità di chi produce i materiali

Per quanto attiene le imprese che producono i materiali a contatto con gli alimenti, la loro responsabilità consiste, sul piano generale, nell’assicurare l’igiene degli imballaggi e nell’evitare la contaminazione dei prodotti alimentari (vedi box). A tal fine, come detto sopra, la normativa di riferimento impone che i materiali destinati al contatto con gli alimenti siano sempre accompagnati dalla dichiarazione di conformità del produttore, allo scopo di garantirne un’idonea e completa tracciabilità in ogni fase di lavorazione, trasformazione e commercializzazione, esclusa la vendita al consumatore finale. Le imprese produttrici dei materiali sono tenute a controllare la rispondenza dei loro prodotti alle norme vigenti e a dimostrare in ogni momento di aver adeguatamente provveduto a controlli e accertamenti necessari. Le imprese hanno dunque la responsabilità e l’obbligo di vigilare al fine di evitare che i materiali e oggetti possano essere una fonte di contaminazione dei prodotti alimentari trasferendo sostanze indesiderabili o comunque estranee agli alimenti stessi.

Le responsabilità delle aziende alimentari

Per quanto riguarda le imprese alimentari, invece, il Ministero chiarisce che l’utilizzazione dei materiali è subordinata all’accertamento da parte dell’industria alimentare della loro conformità alle norme vigenti e alla idoneità tecnologica per lo scopo cui sono destinati (la dichiarazione di conformità di cui l’azienda deve essere fornita rappresenta uno strumento spendibile a tal fine dall’operatore). L’etichettatura degli imballi e le informazioni aggiuntive adeguate, infatti, sono stabilite proprio al fine di “aiutare gli utilizzatori nell’impiego sicuro e corretto dei materiali e degli oggetti attivi in conformità della legislazione alimentare, nonché delle disposizioni sull’etichettatura dei prodotti alimentari” (cfr. considerando 6 e 16 del reg. CE 1935/04). Si ricorda inoltre che la rintracciabilità dei fornitori dei materiali utilizzati per il confezionamento è un onere specifico a carico delle imprese alimentari. Il reg. CE 852/2004 impone l’obbligo dei produttori di assicurarsi che l’imballo utilizzato per il prodotto non arrechi nocumento alcuno al consumatore, in particolare non costituisca una fonte di contaminazione dell’alimento, pertanto, anche l’impresa alimentare deve assicurare il rispetto delle disposizioni richiamate volte a garantire la sicurezza degli alimenti. Sul piano del rapporto contrattuale di fornitura tra il produttore del contenitore (materiale d’imballaggio) e quello del contenuto (alimento), l’insorgenza di problematiche igienico-sanitarie attribuibili alla cessione di sostanze chimiche dal materiale di confezionamento è suscettibile di determinare l’attivazione della garanzia per i vizi della cosa venduta prevista dalla nostra legislazione civile, secondo cui: “Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore.” In questi casi, emerge la necessità (sia in sede stragiudiziale, sia in sede di accertamento tecnico giudiziale) di attente valutazioni tecnico-analitiche volte a chiarire la dinamica di formazione di determinati composti responsabili della specifica contestazione. La responsabilità del produttore del materiale di confezionamento potrà infatti riguardare ogni caso di alterazione/non conformità di cui detto materiale sia direttamente responsabile per cessione, non potendosi estendere ad eventuali interazioni con sostanze o composti estranei, che rimarrebbero a carico dell’impresa alimentare utilizzatrice. In questi casi ci si dovrà affidare alle verifiche tecniche di laboratori specializzati, a cui commissionare la ricerca dei composti che potrebbero aver dato luogo al vizio riscontrato, sia su campioni dell’alimento coinvolto, che sui materiali di confezionamento. Il raffronto delle risultanze analitiche su vari campioni dello stesso prodotto alimentare, sullo stesso prodotto confezionato con materiale di diverso fornitore e sui diversi materiali di confezionamento (al fine di selezionare il probabile “colpevole”), potrà fornire utili elementi di valutazione in mancanza di evidenze chiaramente attribuibili al materiale “incriminato”, nel caso in cui, ad esempio, dette risultanze accertassero:

  • la piena conformità del prodotto alimentare rispetto ai composti ricercati e la costanza del suo ciclo produttivo (ad esempio: bibita analcolica);
  • il mancato riscontro di particolari problematiche sul prodotto alimentare confezionato con materiale di diverso fornitore (ad esempio: PET di diversa provenienza);
  • l’utilizzo costante nel ciclo produttivo di altro materiale di confezionamento risultato esente da particolari problematiche (ad esempio: tappi);
  • il mancato riscontro di particolari problematiche sullo stesso prodotto alimentare confezionato con diverso materiale di confezionamento (ad esempio: tappi di diversa provenienza).

 

Approfondimento normativo

L’art. 5 della L. 283/1962 stabilisce che:

  • è vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
  • private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
  • in cattivo stato di conservazione;
  • con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
  • insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
  • soppresso;
  • soppresso;
  • con l’aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del ministero della Sanità, o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego;
  • che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il ministero per la Sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervento minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate, tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo”.

Le sanzioni sono previste nel successivo articolo 6, il quale prevede la pena dell’arresto fino ad un anno o dell’ammenda da euro 309,00 a euro 30.987,00.
Per la violazione delle disposizioni di cui alle lettere d) e h) si applica la pena dell’arresto da 3 mesi ad un anno o dell’ammenda da euro 2.582,00 a euro 46.481,00.

 

 

Chiara Marinuzzi, avvocato Studio Legale Forte