La Commissione sanziona cartelli nel settore degli imballaggi alimentari

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vestagerLa Commissione europea ha inflitto ammende per un totale di €115 865 000 a otto produttori e a due distributori di vassoi per imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio che hanno partecipato ad almeno uno di cinque cartelli distinti. Gli otto produttori sono Huhtamäki (Finlandia), Nespak e Vitembal (Francia), Silver Plastics (Germania), Coopbox, Magic Pack e Sirap-Gema (Italia) e Linpac (Regno Unito). I due distributori sono Ovarpack (Portogallo) e Propack (Regno Unito).

Violando le norme antitrust dell’UE, le imprese in questione hanno fissato i prezzi dei vassoi di polistirene espanso e dei vassoi rigidi di polipropilene e si sono ripartite i relativi clienti. I vassoi di polistirene espanso e i vassoi rigidi di polipropilene sono utilizzati per l’imballaggio degli alimenti venduti nei negozi o nei supermercati per prodotti come formaggi, carni, pesci o dolci. Avendo rivelato alla Commissione l’esistenza dei cartelli, Linpac ha beneficiato dell’immunità totale ai sensi della comunicazione della Commissione sul trattamento favorevole del 2006.

La Commissaria per la Concorrenza Margrethe Vestager (in foto) ha dichiarato a questo proposito: «Milioni di consumatori che hanno comprato alimenti per sé e per le proprie famiglie sono stati potenzialmente danneggiati da questi cartelli. Le imprese coinvolte si sono spartite il mercato degli imballaggi alimentari al dettaglio e si sono accordate sui prezzi anziché competere sulla base dei rispettivi meriti. I cartelli, nell’ambito dei quali sono le imprese – e non il mercato – a determinare i prezzi, danneggiano tutta la nostra economia. I cartelli eliminano gli incentivi ad innovare e non possono essere tollerati.»
L’indagine della Commissione ha rivelato l’esistenza di cinque cartelli distinti nel settore degli imballaggi alimentari destinati alla vendita al dettaglio, che hanno interessato gran parte dello Spazio economico europeo (SEE), vale a dire:

  • il cartello relativo ai mercati dei vassoi di polistirene espanso e dei vassoi rigidi di polipropilene dell’Europa nord-occidentale (“NWE”), che ha operato in Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia tra il giugno 2002 e l’ottobre 2007;
  • il cartello relativo al mercato dei vassoi di polistirene espanso dell’Europa centrale e orientale (“CEE”), che ha operato in Repubblica ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia tra il novembre 2004 e il settembre 2007;
  • il cartello relativo al mercato dei vassoi di polistirene espanso dell’Europa sud-occidentale (“SWE”), che ha operato in Portogallo e Spagna tra il marzo 2000 e il febbraio 2008;
  • il cartello relativo al mercato francese dei vassoi di polistirene espanso, che ha operato tra il settembre 2004 e il novembre 2005 e
  • il cartello relativo al mercato italiano dei vassoi di polistirene espanso, che ha operato tra il giugno 2002 e il dicembre 2007.

Le società multate oggi dalla Commissione hanno partecipato ad almeno uno di questi cartelli.

Ciascuno dei cartelli ha operato comunicando a livello bilaterale e multilaterale, di solito a margine di legittime riunioni di settore. Oltre agli incontri tra i rappresentanti delle imprese vi sono stati numerosi scambi di messaggi di posta elettronica e di telefonate. In alcuni di questi cartelli, i partecipanti si riferivano ai propri contatti illeciti usando i termini “club” o “mafia”.

Le ammende sono state fissate sulla base degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006. Per stabilire l’importo delle ammende, la Commissione ha preso in considerazione, in particolare, le vendite dei prodotti interessati nel SEE, la gravità dell’infrazione e la portata geografica e la durata di quest’ultima. Le ammende sono state fissate ad un adeguato livello dissuasivo pur restando proporzionate all’infrazione.

Linpac ha beneficiato dell’immunità totale dall’ammenda in quanto è stata la prima società a rivelare alla Commissione l’esistenza del cartello, evitando in tal modo un’ammenda di € 145 065 000. Altre imprese hanno beneficiato di riduzioni delle ammende per avere collaborato all’indagine nel quadro del programma di trattamento favorevole della Commissione.

Relativamente a Magic Pack (per quanto riguarda la sua partecipazione al cartello in Italia) e Silver Plastics (per quanto riguarda la partecipazione al cartello in Francia), nel fissare l’importo delle ammende la Commissione ha tenuto conto della loro partecipazione ridotta ai cartelli.

Mancanza di capacità contributiva

Tre imprese hanno invocato la mancanza di capacità contributiva (punto 35 degli orientamenti sul calcolo delle ammende del 2006). La Commissione ha esaminato le richieste presentate alla luce dei rispettivi rendiconti finanziari degli ultimi anni, delle proiezioni per l’anno in corso e per gli anni futuri, dei parametri che misurano forza finanziaria, redditività, solvibilità e liquidità e delle relazioni con i partner finanziari esterni e con gli azionisti. Dopo avere esaminato tali dati, la Commissione ha concesso una riduzione dell’ammenda a due imprese ed ha respinto una terza richiesta.

Contesto

L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e l’articolo 53 dell’accordo SEE vietano i cartelli e le altre pratiche commerciali restrittive.L’indagine della Commissione è cominciata nel giugno 2008 con una serie di ispezioni senza preavviso. La Commissione ha adottato una comunicazione degli addebiti nel settembre 2012 e organizzato un’audizione orale nel giugno 2013.

Azioni di risarcimento dei danni

Le persone o imprese vittime del comportamento anticoncorrenziale descritto nel presente caso possono adire i tribunali degli Stati membri per chiedere il risarcimento dei danni subiti. La giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea e il regolamento sulle regole di concorrenza n. 1/2003 confermano che, nelle cause dinanzi ai giudici nazionali, una decisione della Commissione costituisce una prova acquisita del sussistere del comportamento e della sua natura illecita. Nel determinare l’importo del risarcimento non è necessario applicare una riduzione per tenere conto delle ammende che la Commissione ha inflitto alle imprese in questione.