La nuova disciplina sui claims salutistici

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La normativa è in continua evoluzione. Le possibilità per il settore lattiero-caseario.

Con più di due anni di ritardo rispetto alle tempistiche originariamente stabilite, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’U.E. del 25.5.2012 il regolamento 432/2012 che contiene un elenco composto da 222 indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Trattasi di indicazioni funzionali – utilizzabili da qualsiasi operatore se conformi ai requisiti generali e specifici di cui al regolamento 1924/2006 e incluse nell’elenco di quelle autorizzate – che fanno riferimento al ruolo di una sostanza nutritiva o di altro tipo per la crescita, lo sviluppo e le funzioni dell’organismo, o a funzioni psicologiche e comportamentali o, fatta salva la direttiva 96/8/CE, al dimagrimento, al controllo del peso, alla riduzione dello stimolo della fame, al maggiore senso di sazietà o alla riduzione dell’energia apportata dal regime alimentare. L’elenco, oltre all’indicazione autorizzata include le relative:

  • condizioni d’impiego;
  • restrizioni all’uso;
  • diciture e/o avvertenze supplementari.

La lista persegue il dichiarato intento di contribuire a rimuovere dal mercato dichiarazioni ingannevoli e non scientificamente fondate. Laddove la formulazione di un’indicazione abbia per il consumatore lo stesso significato di un’indicazione sulla salute consentita, in quanto dimostra l’esistenza dello stesso rapporto tra una categoria di alimenti, un alimento o uno dei suoi componenti, da un lato, e la salute, dall’altro, deve sottostare a condizioni d’uso identiche a quelle stabilite per le indicazioni incluse nell’elenco di cui al reg. 432/2012. La normativa in esame ha sin da subito destato preoccupazione tra gli operatori del settore soprattutto alla luce della applicabilità procrastinata di soli sei mesi dalla data di entrata in vigore (ossia dal 14.12.2012 tenendo conto che il regolamento entra in vigore decorsi 20 giorni dalla pubblicazione) e dalla mancata previsione di misure transitorie per lo smaltimento delle scorte di prodotti ed etichette non conformi alla nuova disciplina comunitaria.

A tal proposito il 13° considerando al regolamento 432/2012 dispone che “la data di applicazione del presente regolamento è successiva di sei mesi alla data della sua entrata in vigore al fine di consentire agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle sue prescrizioni, compreso il divieto, a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1924/2006, di quelle indicazioni sulla salute di cui sono stati completati la valutazione da parte dell’Autorità e l’esame da parte della Commissione”. Sulla scorta di diverse interpellanze sul punto, nell’ottobre del 2012 il ministero della Salute ha emanato una nota nella quale si precisa che le imprese hanno facoltà di produrre prodotti con etichette non conformi al regolamento 432/12 fino al 13/12/2012. Sulla scorta di diverse interpellanze sul punto, nell’ottobre del 2012 il ministero della Salute ha emanato una nota nella quale si precisa che le imprese hanno facoltà di produrre prodotti con etichette non conformi al regolamento 432/12 fino al 13/12/2012. A ciò è comunque aggiunto che: “Gli operatori del settore sono invitati ad adottare tutte le opportune misure per un’attuazione completa e quanto più possibile celere della norma pur nelle difficoltà segnalate. In proposito si comunica che lo Scrivente sta esaminando l’opportunità di prevedere ipotesi di flessibilità relative alla presenza sul mercato, tenendo presente la tempistica di applicazione del sopracitato Regolamento”. Il tenore della Circolare invita a un atteggiamento prudenziale posto che la normativa comunitaria fissa chiaramente al 14.12.2012 il termine di applicabilità del regolamento, anche se lascia trasparire – in maniera comunque non esplicita – la prospettiva di un atteggiamento “tollerante”, in fase di controllo, per i prodotti già in commercio o etichettati prima del 14.12.2012. Resta ferma la possibilità di produrre e commercializzare integratori con health claims relativi ai c.d. botanicals ammessi in via transitoria, non essendo stata completata la valutazione da parte delle competenti Autorità, sulla base delle “Linee guida ministeriali di riferimento per gli effetti fisiologici”.