La tutela delle indicazioni geografiche

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Le sanzioni

La non facile divisione tra le due categorie è stata peraltro oggetto di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in vista di un chiarimento interpretativo (Cassazione Civile Sez. I, Ord., 18-01-2013, n. 1236) in quanto sono tutt’ora frequenti contenziosi tra gli operatori sul punto soprattutto per le denominazioni in corso di riconoscimento da parte della Commissione europea. Oltre alle ipotesi summenzionate di indicazioni geografiche per così dire “qualificate”, esistono poi le indicazioni evocative di un luogo di origine del prodotto, che rimango soggette alle norme generali dell’ordinamento.

In tali casi l’evocazione di un toponimo è essenzialmente ancorato al principio di veridicità e non ingannevolezza. Ne deriva che l’operatore che commercializzi il proprio prodotto evocando una specifica origine poi non corrispondente alla reale provenienza del prodotto, è passibile delle sottomenzionate conseguenze sanzionatorie.

Art. 2 – Pubblicità ingannevole

Il DL 27 gennaio 1992, n. 109 prevede che: “1. L’etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull’origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso”. Per la violazione è prevista una sanzione amministrativa da € 3500 a € 18.000.

Art. 20 e ss del Codice del Consumo

Le disposizioni del Codice del Consumo vietano le pratiche commerciali scorrette con le quali si intende qualsiasi azione, omissione, condotta, dichiarazione o comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità diffusa con ogni mezzo, che un professionista pone in essere in relazione alla promozione, alla vendita o alla fornitura di beni o servizi ai consumatori. La pratica commerciale è scorretta quando, in contrasto con il principio della diligenza professionale, falsa o è idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta. La competenza in materia è dell’autorità Garante della Concorrenza che, a seguito di apposito procedimento amministrativo, può ordinare la cessazione della pratica e contestualmente applicare una sanzione amministrativa da € 5000,00 a € 500.000,00.

Frode in commercio (art. 515 Codice penale)

La norma penale in questione punisce con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065, “chiunque, nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita”. La norma è particolarmente insidiosa non solo perché prevede una responsabilità penale ma anche per la potenzialità mediatica della sua eventuale contestazione. A ciò si aggiunga che questo reato è un presupposto per la contestazione dell’illecito amministrativo all’ente ex art. 25.1 D.lgs. 231/01 che prevede la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche cui seguono sanzioni pecuniarie e interdittive particolarmente afflittive.

False e fallaci indicazioni ex art. 49 e 49 bis comma 4 L. 350/03

La norma punisce la commercializzazione di prodotti con la falsa indicazione made in Italy per merce non originaria dall’Italia nonché l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana anche a fronte della reale indicazione dell’origine (la norma si articola sia in una fattispecie penale che rinvia all’art. 517 c.p. sia in una sanzione amministrazione pecuniaria da 10.000 a 250.000€).

La poliedricità delle disposizioni applicabili comporta che uno stesso fatto potrebbe essere ascritto a diverse fattispecie con conseguenti possibilità di sperequazioni punitive. L’individuazione della norma ritenuta violata è infatti rimessa all’organo di controllo ovvero alla magistratura in relazione alle caratteristiche del singolo caso concreto. La casistica delle contestazioni per evocazione di un’origine geografica non corrispondente alla realtà, o l’uso di bandiere italiane o la rappresentazione di luoghi, immagini o parole che inducono in consumatore ad ancorare un determinato prodotto ad una certa provenienza geografica, è oggi estremamente frequente ma sempre più spesso oggetto di intensi controlli da parte delle autorità competenti.

La comunicazione pubblicitaria sui prodotti alimentari deve quindi essere approntata con la massima attenzione sotto tale profilo al fine di evitare le pesanti sanzioni che peraltro oggi sempre più spesso vedono coinvolte non solo le persone fisiche ma anche le società in quanto tali.

 

2 Commenti

  1. Buon giorno,
    vorrei sapere se è legittimo registrare un dominio internet che coincide esattamente con il nome di un prodotto alimentare tradizionale di un luogo geografico. A titolo d’esempio: http://www.mortadelladimontebello.it. dove Montebello sarebbe un paese con una forte tradizione della mortadella in cui ogni anno, nella stessa data, da molti decenni, si svolge la festa della mortadella di Montebello. Aggiungo, sempre a titolo d’esempio, che la mortadella di Montebello sarebbe un prodotto P.A.T. perché inserito nell’albo dei prodotti agroalimentari tradizionali che il Ministero delle Politiche Agricole cura in collaborazione con le regioni.
    Nello specifico vorrei sapere se uno dei pochi produttori di questo prodotto potrebbe registrare il dominio sopra detto ed usarlo commercialmente a proprio vantaggio, sfruttando sul web in modo esclusivo il nome della tradizione (bene pubblico…) e generando magari confusione nei confronti del consumatore il quale potrebbe essere indirizzato dai motori di ricerca subito su quel dominio ad escludendo di fatto gli altri produttori.

    Ringrazio e saluto cordialmente.

    • La ringrazio per averci scritto. Sul fascicolo di settembre pubblicheremo un’inchiesta nel merito. La rimando per tanto alla lettura di quell’approfondimento.

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