Mozzarella DOP e stabilimento “esclusivo”

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Dalla legge n. 205/2008 al decreto ministeriale 10 aprile 2013. La compatibilità o meno della nuova norma con l’ordinamento costituzionale.

Dal 30 giugno 2013 si materializza – ovvero si applica nella concreta quotidianità – la disposizione di cui all’art. 4-quinquiesdecies del Decreto Legge n. 171/2008 (poi convertito nella legge n. 205/2008), norma che stabilisce il principio secondo cui: “la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari”. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2013 è stato infatti pubblicato il decreto 10 aprile 2013 del ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con cui il ministro ha ritenuto di fissare la normativa di attuazione del suddetto art. 4-quinquiesdecies nei seguenti termini:

“Articolo 1. Separazione degli stabilimenti di produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP

1. A decorrere dal 30 giugno 2013, in attuazione dell’art. 4-quinquiesdecies del D. L. 171/2008, come convertito dalla legge 205/2008, gli operatori inseriti nel sistema di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana producono il formaggio Mozzarella di Bufala Campana nonché i sottoprodotti o derivati della stessa materia prima, inclusa la ricotta, in stabilimenti esclusivamente dedicati a tali produzioni. È vietata la produzione in tali stabilimenti di altri tipi di formaggi o preparati alimentari.

2. All’interno degli stabilimenti che lavorano la Mozzarella di Bufala Campana DOP è vietata la detenzione e lo stoccaggio di materie prime e cagliate diverse da latte e cagliate bufaline idonee alle lavorazioni di cui al precedente comma 1 e ad esse esclusivamente dedicate.

3. I produttori inseriti nel sistema di controllo della DOP comunicano all’organismo di controllo della DOP Mozzarella di Bufala Campana DOP ed all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari gli stabilimenti esclusivamente dedicati alle produzioni di cui al precedente comma 1 entro il 30 giugno 2013”.

Segue l’art. 2 che si risolve nell’abrogazione espressa del decreto ministeriale del 6 marzo 2013 con cui in un primo momento si era – molto discutibilmente in verità – tentato di regolamentare lo stesso meccanismo normativo. Proprio per la migliore comprensione del nuovo decreto è utile ricordare che quello nato a marzo e abrogato ad aprile aveva previsto in pratica che la mozzarella di bufala campana DOP potesse essere prodotta in un caseificio dedicato esclusivamente a questa produzione casearia e a nessun’altra, neppure per esempio alla ricotta che di una mozzarella costituisce una sorta di “prodotto indotto naturale” (piuttosto che non un “sottoprodotto”, come invece riduttivamente molti spesso mostrano di ritenere).

Proprio l’irragionevolezza tecnica ed economica di una tale soluzione, oltre alla sua palese iniquità, e le reazioni vigorose che ne sono seguite da parte delle categorie imprenditoriali interessate hanno fortunatamente indotto l’autorità ministeriale all’emanazione del decreto del 10 aprile 2013 con contestuale abrogazione di quello del 6 marzo scorso.