Mozzarella DOP e stabilimento “esclusivo”

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I dubbi di incostituzionalità

A queste considerazioni di ordine economico- sociale, riteniamo infine doveroso affiancarne un’ultima di ordine giuridico, riguardante la compatibilità o meno della nuova normativa con il nostro ordinamento costituzionale. È doveroso infatti ricordare che la simultanea pluralità di lavorazioni di tipologie alimentari diverse in un solo stabilimento non soltanto non è vietata dalle nostre normative, ma è persino esplicitamente contemplata e disciplinata. Invero già sotto il recente, ma ormai da qualche anno superato, regime giuridico dell’autorizzazione sanitaria (art. 2 della legge n. 283/1962) era pacificamente possibile e praticabile la simultanea produzione di sostanze alimentari di diversa tipologia in un unico laboratorio di produzione e sulla base di un’unica autorizzazione.

La conferma ulteriore di tale liceità veniva offerta dalla norma di cui all’’art. 26, comma primo, lett. c), del D.P.R. n. 327/1980 (regolamento generale di esecuzione della legge n. 283/1962) laddove testualmente si legge: “Le domande per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo precedente debbono contenere: …omissis … c) l’indicazione per generi merceologici delle sostanze alimentari che si intendono produrre, preparare, confezionare o tenere in deposito; … omissis” È dunque del tutto evidente che da queste norme sono contemplate e consentite le lavorazioni di più prodotti alimentari, anche di categorie merceologiche diverse, nello stesso stabilimento, con conseguente facoltà di detenere ingredienti o materie prime consentiti per alcune e magari non consentiti per altre delle coesistenti produzioni alimentari. Ugualmente il successivo art. 27 dello stesso D.P.R. n. 327/1980 prevede espressamente che l’autorizzazione sanitaria, già rilasciata per alcune tipologie alimentari, possa essere rinnovata con il rilascio di una nuova autorizzazione, qualora si intenda procedere a una variazione delle produzioni medesime.

Né tale facoltà (di molteplici produzioni in un solo stabilimento) è venuta meno con l’avvento del regime giuridico della “dichiarazione di inizio attività” (D.I.A.) e della conseguente “registrazione” ovvero del “riconoscimento” con attribuzione del Bollo sanitario nel caso degli stabilimenti che utilizzano materia prima di origine animale, come appunto avviene per i caseifici, in base ai regolamenti CE. Una volta acclarato che la disciplina generale è manifestamente nel senso dell’ammissibilità di molteplici lavorazioni alimentari in un unico stabilimento di produzione e che tale norma opera anche per gli stabilimenti abilitati alle produzioni di alimenti DOP, ne deriva che una norma (quale appunto quella della legge n. 205/2008, art. 4- quinqiuesdecies) che priva di tale facoltà soltanto i produttori di “mozzarella di bufala campana DOP” fa nascere quantomeno un dubbio – “non manifestamente infondato” – di violazione dei principi della nostra Costituzione e in primis di quello noto come “principio di uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge” contenuto nell’art. 3 della nostra Carta costituzionale. In pratica la nuova norma viene a introdurre – e soltanto ai danni dei produttori di mozzarella di bufala campana DOP – una limitazione della facoltà, riconosciuta invece dalle suddette norme generali a tutti gli altri produttori di alimenti DOP (e non DOP), di produrre in un solo stabilimento anche altre tipologie lattiero-casearie simultaneamente alla mozzarella DOP.

E certamente tale disparità di trattamento giuridico non può essere giustificata e “sanata” dalla motivazione, addotta dal legislatore e dal ministro, secondo cui una tale limitazione nasce dalla necessità di combattere adeguatamente le frodi nel comparto DOP in questione: trattasi invero di una necessità presente in ogni stabilimento di produzione casearia (e non casearia) DOP e che mai, fi – no a ora, aveva cercato rimedio nella soluzione (?) del “doppio” stabilimento. Rimedio, questo del “secondo stabilimento”, che in realtà anche sul piano del comune buon senso legislativo appare assolutamente sproporzionato rispetto al male delle frodi che si vogliono combattere nel caso in esame. Piuttosto, questa dettata dal decreto ministeriale del 10 aprile 2013, ci appare come una soluzione sin troppo facile, quanto però “mortale”, per l’economia della DOP in questione.

Altri e meno perniciosi per le aziende oneste del comparto, possono essere invece gli adeguati strumenti per combattere quelle frodi: a cominciare da quelli forniti da un più assiduo e attento controllo del rispetto delle norme CE e nazionali sulla “tracciabilità” e soprattutto facendo ricorso a indagini ispettive meno sommarie e frettolose di quelle svolte attualmente dagli organi del controllo ufficiale. Invece a nostro giudizio, la drastica soluzione del caseificio “esclusivo” per la produzione di mozzarella di bufala campana dop, attivata con il decreto del 10 aprile 2013, finisce per penalizzare oltre l’indispensabile la parte sana del mondo della produzione artigianale del settore.

N.B.: Con il D.P.C.M. del 18 aprile 2013 (Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2013, Serie Generale n. 113) è stato disposto che le disposizioni del decreto ministeriale del 10 aprile 2013 entreranno in vigore dal 1° gennaio 2014.