Origine territoriale degli alimenti

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Tra furbate di imprenditori scorretti e forzature dei controllori va ritrovata la bussola del diritto per una tutela reale del consumatore e dell’economia nazionale.

Premessa

È ormai guerra aperta tra speculatori e organi di controllo “integralisti“ sul terreno dell’esaltazione pubblicitaria dell’origine territoriale dei prodotti alimentari e ciò sia con riferimento alle DOP e alle IGP sia con richiami al Made in Italy in generale. I primi tentano di sfruttare con tutti mezzi, spesso – ma non sempre – illeciti, il prestigio sul mercato conquistato dai prodotti a DO in generale e dall’Italian food in particolare. I secondi contrattaccano con contestazioni e sequestri, non sempre giustificati, per talora opinabili “evocazioni” speculative – ritenute ingannevoli per il consumatore – circa l’origine territoriale di prodotti realizzati invece con ingredienti “comuni” e di qualsiasi origine territoriale. Sbagliano in realtà gli uni e gli altri: e sbagliano, in definitiva, ai danni proprio dei consumatori e dell’economia agro – alimentare nazionale. In questo scontro la soluzione – a nostro giudizio – più corretta va ricercata nel giusto equilibrio tra rigorosa tutela delle DOP e IGP da una parte e lecito vantaggio promozionale per chi operi un richiamo non ingannevole al Made in Italy dall’altra. La premessa, scontata, è che certamente non si vogliono, e non si devono, tollerare né i falsi né le frodi. I falsi, o contraffazioni che dir si voglia, sono di certo da perseguire e duramente perché sono un danno immediato per il singolo prodotto o azienda imitata e un danno, anche in proiezione futura, per l’economia del settore specifico e dell’agro– alimentare italiano in genere. E naturalmente un danno anche per il consumatore, italiano o estero che sia. Anzi, a ben riflettere, la vittima più indifesa in questi casi è proprio il consumatore non italiano, in quanto meno capace di difendersi da solo perché poco o niente conoscitore del prodotto contraffatto. E quindi, tanto per portare il ragionamento alle sue estreme e più coerenti conclusioni, contro il frodatore devono intervenire anche le Autorità di controllo (e sanzionatrici) del Paese estero in cui si vendono ai consumatori locali prodotti italiani DOP/IGP o “Made in Italy” fasulli.

Competenza e responsabilità dei controlli nei Paesi terzi

Non è dunque corretto sostenere che il controllo, anche fuori dall’Italia, spetta solo alle Autorità di controllo italiane in quanto si tratterebbe di fenomeni dannosi solo per le aziende italiane. E questo lo ribadiamo con tanti, sia pur rispettosi, saluti alla Corte di Giustizia CE che con la nota sentenza del 16 febbraio 2008 arrivò invece all’opposta conclusione, ritenendo la Germania esente da responsabilità per gli omessi controlli contro i frodatori del caso “Parmesan”. Per la Corte, infatti, anche in territorio tedesco, era l’Italia a dover vigilare sul “falso Parmigiano Reggiano” rappresentato dal “Parmesan” e non la Germania con le sue autorità di controllo.

Insomma: oltre l’inganno la beffa!

La sede della Corte di giustizia dell’Unione europea

Le diciture ingannevoli e le evocazioni lecite

Oltre ai falsi o contraffazioni che dir si voglia, da colpire e sanzionare, però, vi sono anche le frodi fondate sull’“ingannevolezza” di nomi, immagini, marchi o altri segni distintivi che possano richiamare (eviterei il termine “evocare”, seppur caro al legislatore UE e a quello nazionale proprio a tutela di DOP e IGP) prodotti tutelati come DOP o IGP proprio per il loro legame con un territorio specifico o con l’intero territorio italiano come nel caso del “Made in Italy”. Questa seconda serie di fenomeni però intanto va secondo noi legittimamente colpita solo se e in quanto si fondi sul presupposto dell’ “ingannevolezza”.  È questa non una nostra convinzione personale,ma – a valutare con attenzione le norme CE/UE sopra ricordate – è questa proprio la volontà del legislatore che si esprime inequivocabilmente in sede di art. 13, comma 1, lett. d) laddove, dopo aver elencato una serie di comportamenti fraudolenti per abusi ai danni di una DOP o IGP, chiude considerando come illecita – e quindi sempre da sanzionare – qualsiasi altra prassi che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine dei prodotti” ovvero qualsiasi altra prassi ingannevole. In questo modo si comprende con chiarezza che si vogliono sanzionare comportamenti che, pur estrinsecandosi nelle più varie forme (“evocazione” compresa), sono però tutti accomunati dal medesimo presupposto della “ingannevolezza” ovvero della “capacità di trarre in inganno” il consumatore sulla reale natura o qualità – ivi compresa appunto quella legata all’origine territoriale – del prodotto alimentare. Per converso però tale significativa precisazione sulla necessità dell’“ingannevolezza” – per classificare certe condotte come illecite – autorizza anche alla conclusione della loro “liceità” quando nella valutazione del caso concreto quella “ingannevolezza” risulti assente. Il che è di particolare importanza per condotte – esemplare appunto quella della “evocazione” – la cui portata “ingannatoria” può dipendere totalmente, fino anche a scomparire, dal contesto di etichettatura (o pubblicità) in cui la frase, il disegno o il marchio “evocativo” si collocano. In breve: può ben darsi il caso di un’evocazione “lecita” a fronte di un’altra “illecita” in quanto non ingannevole la prima mentre ingannevole la seconda, ciascuna nel suo diverso contesto, pur essendo la formula evocativa la stessa nei due però diversi contesti. Distinguere tra queste due forme di “evocazione” – quella ingannevole e quella non ingannevole – è compito degli organi di controllo in primis e poi, in ultima istanza, dell’Autorità giudiziaria. Un compito non sempre agevole questo e che perciò richiede estrema professionalità e equilibrio in chi è chiamato a svolgerlo. Richiederebbe, per esempio, una magistratura specializzata in materia e così capace di vagliare criticamente i verbali di contestazione e/o di sequestri degli organi di controllo. Il che al momento accade piuttosto raramente.