Quali informazioni dare ai consumatori sugli alimenti che potrebbero provocare allergie o intolleranze

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Nella GUUE C 428 del 13.12.2017 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione, del 13 luglio 2017, riguardante la fornitura di informazioni su sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze figuranti nell’allegato II del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori (C/2017/4864). La comunicazione intende coadiuvare le imprese e le autorità nazionali nell’applicazione delle nuove prescrizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’indicazione della presenza di talune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e allegato II del regolamento). Rispetto alla precedente direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori definisce nuovi requisiti in materia di etichettatura degli allergeni. In particolare il nuovo regolamento impone l’obbligo di fornire sempre ai consumatori informazioni sulla presenza di allergeni negli alimenti, compresi gli alimenti non preimballati (articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 44). Gli Stati membri possono tuttavia adottare disposizioni nazionali concernenti i mezzi con i quali le informazioni sugli allergeni devono essere rese disponibili sui prodotti non preimballati. Per quanto riguarda gli alimenti preimballati, il regolamento stabilisce le modalità con le quali le informazioni sugli allergeni devono essere fornite sugli alimenti (articolo 21). Di conseguenza i vigenti orientamenti relativi all’etichettatura degli allergeni, elaborati nel quadro della direttiva 2000/13/CE, devono essere aggiornati per riflettere questo cambiamento della normativa.