Parmigiano Reggiano e similari: chiarimenti dello Statuto

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Il consorzio della DOP ha pubblicato una nota in cui si legge: “Nelle ultime settimane si è dibattuto sulla necessità di un’interpretazione chiara dello Statuto del Consorzio del Parmigiano Reggiano, in particolare degli articoli 27 e 37 che riguardano la produzione di formaggi appartenenti alla stessa tipologia merceologica del Parmigiano Reggiano e con questo comparabili e concorrenti da parte degli amministratori del Consorzio. Tali articoli sono nati a inizio anni 2000 con l’obiettivo di salvaguardare la produzione del Parmigiano Reggiano, impedendo l’ingresso nell’organo di governo del Consorzio di soggetti in palese conflitto di interessi con la DOP.

Dopo 20 anni, la situazione di mercato e di produzione nei caseifici è cambiata radicalmente, pertanto il Consiglio di Amministrazione ha deciso di intervenire per definire un’interpretazione delle norme chiara capace di specificarne in modo rigoroso il perimetro di applicazione.

Ai sensi degli art. 27 e 37 dello Statuto, il Consiglio ritiene di considerare i formaggi con stagionatura superiore a 6 mesi comparabili e quindi concorrenti al Parmigiano Reggiano. E pertanto è fatto divieto produrre altri formaggi che superino la stagionatura di 6 mesi, pena la decadenza da consigliere.
Cogliendo la sensibilità della base, il Consiglio definirà interventi nello statuto e/o disciplinare per applicare quanto prima tale principio a tutti i produttori. E a questo fine, già nel mese di febbraio il consorzio organizzerà riunioni, incontri e assemblee di zona per discuterne con tutti i soci. I consiglieri hanno deciso di sottoporsi da subito al rispetto di questo principio”.