In data 3 luglio, una nota DGSA/DGISA ha disposto la “formale deroga all’applicazione del Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, allegato VII. Essa autorizza l’utilizzo del latte e la produzione dei relativi prodotti, sebbene provenienti da allevamenti situati in zone di restrizione (alla dermatite nodulare contagiosa. NdR) , senza che, il latte, sia sottoposto al trattamento termico della pastorizzazione di cui all’allegato VII. I prodotti in parola non sono destinati all’alimentazione animale, al fine di escludere il rischio di diffusione ulteriore del virus.
Il latte crudo può essere movimentato all’interno del territorio nazionale, anche se proveniente da zone soggette a restrizione, purché destinato a impianti di trasformazione che ne assicurino:
i. la pastorizzazione consistente in un unico trattamento termico con un effetto almeno
equivalente a quello ottenuto applicando 72°C per 15 secondi,
ovvero,
ii. la produzione di formaggi del tipo Grana Padano e Parmigiano Reggiano e la relativa stagionatura per un periodo di tempo della durata di almeno 9 mesi, durante la quale, gli stessi, sono posti in vincolo sanitario e non commercializzati in attesa di ulteriori evidenze scientifiche finalizzate a dimostrare l’inattivazione del virus utilizzando i processi di produzione indicati. Le forme intere di prodotto possono comunque essere trasferite verso un unico stabilimento di stagionatura localizzato sul territorio nazionale e qui conservate, purché in vincolo.
Al fine di valutare l’efficacia dei parametri di processo di cui al presente punto e, quindi, di poter corroborare i risultati scientifici sin qui descritti, lo stabilimento di produzione deve, per ciascun lotto di produzione, registrare i parametri di processo rilevanti ai fini della inattivazione del virus (temperatura di cottura della cagliata, tempo di giacenza sotto siero, pH minimo rilevato 48 ore dopo la fine della cottura, durata della stagionatura).
Sono ricompresi nella presente deroga anche gli ulteriori prodotti lattiero-caseari, il cui processo di produzione preveda un trattamento termico almeno equivalente alla pastorizzazione. Per ciascun lotto di produzione, in ogni caso, dovranno essere registrati i parametri del trattamento termico, tempi e temperatura ed eventuali altri parametri di processo che concorrono alla inattivazione della carica virale.
I prodotti secondari della lavorazione dei formaggi (panna e siero), di cui alla presente deroga, potranno essere destinati alla produzione di burro, ricotta o altri prodotti solo se sottoposti a trattamento termico con un effetto almeno equivalente a quello ottenuto applicando 72°C per 15 secondi come previsto al punto i. o essere inviati, in vincolo sanitario, ad altro stabilimento che esegue il trattamento.
Qualora il latte crudo sia destinato ad impianti che producono latte ad uso alimentare, gli stessi possono essere localizzati su tutto il territorio nazionale e il trasporto del latte verso detti impianti deve avvenire in contenitori sigillati ed in vincolo sanitario. Nell’impianto di destinazione il latte è sottoposto a pastorizzazione o a un trattamento termico con effetto almeno equivalente”.