È datata 6 marzo la circolare del ministero dello Sviluppo economico che ha per oggetto l’applicazione dell’articolo 18, in materia di sanzioni, del Dl 27 gennaio 1992, n. 109 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. In attesa della promulgazione della nuova disciplina sanzionatori nazionale, la circolare chiarisce che “nell’ambito del Dl 109/1992, norma nazionale in materia di etichettatura, resta tuttora in vigore l’articolo 18 che disciplina le sanzioni applicabili alle disposizioni della normativa nazionale, e che sarà abrogato solo con l’adozione di un nuovo decreto legislativo recante il quadro sanzionatorio delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011. La circolare chiarisce il raccordo tra le disposizioni del regolamento dell’Unione e quelle del D.Lgs. 109/1992 sulla base di una tabella di concordanza, allegata alla circolare stessa. Le disposizioni sanzionatorie previste dall’articolo 18 del D.Lgs. 109/1992 per la violazione delle disposizioni in esso contenute, devono intendersi applicabili soltanto ai precetti confermati dal regolamento. Le sanzioni previste dall’articolo 18 del decreto legislativo restano inoltre applicabili alle violazioni delle disposizioni del decreto medesimo che restano in vigore, in quanto riguardanti materie non espressamente armonizzate dal regolamento, quali, ad esempio, il lotto o i prodotti non preconfezionati.