La tutela delle indicazioni geografiche

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Diverse le disposizioni in materia, diversi i livelli di tutela, il tutto complicato da interpretazioni giuridiche non omogenee tra loro

Il mondo delle indicazioni evocative di un’origine geografica è molto variegato e spesso costellato da ostacoli. Ciò non solo perché esistono diverse disposizioni in materia, con altrettanti i diversi livelli di tutela, ma anche perché talvolta si verificano interpretazioni giuridiche non omogenee tra loro. L’analisi delle norme è sicuramente utile per comprendere la realtà dei fatti. Il grado più elevato di protezione è indubbiamente riservato alle DOP e le IGP di cui al nuovo regolamento CE 1151/12 (che ha abrogato il vecchio reg. CE 510/06) che disciplina:

  • la denominazione di origine o DOP che “è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un paese determinato; b) la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani; e c) le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografi ca delimitata”;
  • l’indicazione geografica” o IGP che “è un nome che identifica un prodotto: a) originario di un determinato luogo, regione o Paese; b) alla cui origine geografi ca sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche; c) la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografi – ca delimitata”.

Tali denominazioni (DOP e IGP) hanno la caratteristica di essere riconosciute a livello comunitario tramite apposito regolamento, a seguito di un’articolata procedura di registrazione nazionale e comunitaria volta a definire i requisiti per l’uso delle denominazioni in relazione al collegamento con il territorio e alle modalità produttive. Nell’ordinamento italiano esiste tuttavia un’altra categoria di indicazioni geografi che disciplinata invece dall’art. 29 del Codice di Proprietà industriale (d.lgs. 30/05 – di seguito “CPI”) in base al quale: “29. 1. Sono protette le indicazioni geografi che e le denominazioni di origine che identificano un paese, una regione o una località, quando siano adottate per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all’ambiente geografico d’origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione”.

La relativa tutela è rimessa al successivo art. 30 CPI che recita: “Salva la disciplina della concorrenza sleale, salve le convenzioni internazionali in materia e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, è vietato, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico o quando comporti uno sfruttamento indebito della reputazione della denominazione protetta, l’uso di indicazioni geografiche e di denominazioni di origine, nonché l’uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo di origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un’indicazione geografica.La tutela di cui al comma 1 non permette di vietare ai terzi l’uso nell’attività economica del proprio nome o del nome del proprio dante causa nell’attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico”.

Tali indicazioni, secondo la dottrina e la giurisprudenza, sono tutelate in base al solo collegamento con il territorio anche in assenza di una registrazione o di un riconoscimento. Esse si distinguono quindi dalle denominazioni d’origine così come regolamentate dal reg. CE 1151/12 (ex reg. CE 510/06).

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2 Commenti

  1. Buon giorno,
    vorrei sapere se è legittimo registrare un dominio internet che coincide esattamente con il nome di un prodotto alimentare tradizionale di un luogo geografico. A titolo d’esempio: http://www.mortadelladimontebello.it. dove Montebello sarebbe un paese con una forte tradizione della mortadella in cui ogni anno, nella stessa data, da molti decenni, si svolge la festa della mortadella di Montebello. Aggiungo, sempre a titolo d’esempio, che la mortadella di Montebello sarebbe un prodotto P.A.T. perché inserito nell’albo dei prodotti agroalimentari tradizionali che il Ministero delle Politiche Agricole cura in collaborazione con le regioni.
    Nello specifico vorrei sapere se uno dei pochi produttori di questo prodotto potrebbe registrare il dominio sopra detto ed usarlo commercialmente a proprio vantaggio, sfruttando sul web in modo esclusivo il nome della tradizione (bene pubblico…) e generando magari confusione nei confronti del consumatore il quale potrebbe essere indirizzato dai motori di ricerca subito su quel dominio ad escludendo di fatto gli altri produttori.

    Ringrazio e saluto cordialmente.

    • La ringrazio per averci scritto. Sul fascicolo di settembre pubblicheremo un’inchiesta nel merito. La rimando per tanto alla lettura di quell’approfondimento.

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