La Svizzera procede sulla caratterizzazione degli alimenti di origine animale

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In Svizzera dalla metà del 2027 la carne, le uova e il latte provenienti da animali sottoposti a determinati interventi dolorosi dovranno essere caratterizzati. Questa regolamentazione ha lo scopo di garantire un’informazione trasparente ai consumatori. Le derrate alimentari provenienti da Paesi che vietano queste procedure senza stordimento o anestesia non devono essere caratterizzate. Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha stilato gli elenchi di tali Paesi. Inoltre ha avviato la consultazione il 22 giugno 2026 che terminerà il 13 ottobre 2026.

La norma sulla caratterizzazione degli alimenti di origine animale

A partire dal 1° luglio 2027, al momento dell’acquisto di carne, latte e uova, i consumatori elvetici potranno verificare se queste derrate alimentari sono state prodotte con interventi dolorosi, quali, per esempio, la castrazione o la decornazione dei bovini, ma anche l’alimentazione forzata (ingozzamento) di oche e anatre.

A sostegno dell’industria alimentare, il DFI ha stilato gli elenchi dei Paesi che vietano questi metodi senza anestesia o stordimento. La carne, il latte e le uova provenienti da Paesi non inclusi negli elenchi devono essere caratterizzati di conseguenza. Quanto sopra non si applica se, nell’ambito del controllo autonomo previsto per legge, le aziende possono dimostrare che non è stata eseguita alcuna procedura dolorosa o che gli animali sono stati sottoposti ad anestesia o stordimento.

In Svizzera, queste pratiche vengono eseguite solo previo stordimento o previa uccisione degli animali, oppure sono vietate. I prodotti locali non necessitano quindi di caratterizzazione.

L’allegato 5 dell’ordinanza riporta l’elenco (provvisorio) dei Paesi per il latte vaccino in cui vige il divieto di decornazione senza anestesia:
-Svizzera
-Liechtenstein
-Paesi Bassi
-Regno Unito (Inghilterra, Galles, Irlanda del Nord)
-Austria.

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