A conclusione dell’indagine conoscitiva sul settore lattiero-caseario, avviata nel maggio 2015, l’Antitrust “ritiene fondamentale che, nell’ambito del processo di riorganizzazione del settore, vengano create e riconosciute diverse organizzazioni di produttori (OP), in grado di realizzare sia un’effettiva concentrazione dell’offerta di latte sia un accentramento di alcune funzioni e servizi aziendali”. Sulla linea indicata dall’Ue, questa operazione potrà essere di tipo logistico, organizzativo, finanziario e anche di prima trasformazione del prodotto, con l’obiettivo di “incrementare l’efficienza delle singole imprese appartenenti a ciascuna organizzazione”. L’indagine dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato aveva l’obiettivo di accertare, ai sensi della normativa antitrust e di quella a tutela della parte contrattuale debole, alcune problematiche specifiche di funzionamento della filiera del latte – idonee a incidere sui meccanismi di trasmissione dei prezzi – sollevate dalle principali associazioni sindacali agricole. In particolare, le organizzazioni lamentano una scarsa correlazione fra l’andamento dei prezzi al consumo dei prodotti lattiero-caseari e il prezzo che i trasformatori corrispondono agli allevatori nazionali per la vendita del latte crudo.
Sotto il profilo concorrenziale, dall’indagine – come si legge nel testo dell’Autorità – non sono emersi particolari elementi di criticità nei meccanismo di trasmissione delle oscillazioni dei costi nei settori a valle della filiera”. Nessuna delle sue componenti, infatti, “appare in grado di generare e trattenere stabilmente extra-profitti a scapito degli operatori che operano nei mercati a monte dell’approvvigionamento”.
Quanto alla “tendenziale uniformità nell’andamento dei prezzi di acquisto del latte crudo alla stalla, appare riconducibile alla prassi instauratasi nel settore di rendere pubbliche le condizioni negoziate tra il principale acquirente nazionale, il Gruppo Lactalis, e le associazioni di parte agricola, utilizzandole come punto di riferimento per tutte le altre negoziazioni”. Le modalità di contrattazione in Italia sono ancora “sostanzialmente improntate alla vecchia logica dell’accordo interprofessionale”. E quindi possono essere “oggetto di specifica valutazione da parte dell’Autorità, al fine di verificare la coerenza con il combinato disposto delle norme antitrust in tema di intese e del quadro normativo comunitario in materia di mercati agricoli”.
In ordine poi alla tutela della parte contrattuale debole, “le analisi e le considerazioni svolte nell’ambito dell’indagine portano a escludere che le stime sui costi medi di produzione possano essere utilizzate come un parametro di confronto automatico, al di sotto del quale il prezzo di acquisto del latte applicato dall’industria debba essere necessariamente considerato un’imposizione illecita”. Più che nella valutazione dell’adeguatezza delle condizioni economiche di acquisto del latte applicate dalle imprese di trasformazione, che farebbe sconfinare il ruolo dell’Agcm verso una funzione di regolazione dei mercati, la normativa specifica (art. 62 del D.L. n.1/2012) “sembra trovare un suo ambito di applicazione più naturale nell’accertamento che le negoziazioni caratterizzate da significativo squilibrio siano improntate a criteri di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni”; più in particolare, l’Antitrust, tenendo conto altresì dell’attuale situazione di mercato, ha ribadito l’importanza che nei contratti di cessione del latte si rispettino le condizioni fissate dalla normativa italiana, che obbliga, tra l’altro, alla forma scritta e alla durata minima annuale.