Ipotesi Brexit con “no deal”: la Commissione sensibilizza le imprese UE

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La Commissione europea ha intensificato l’attività informativa nel settore delle dogane e delle imposte indirette (come l’IVA) per sensibilizzare le imprese dell’UE sull’eventualità di un’uscita senza accordo del Regno Unito dall’UE il 30 marzo prossimo.

Scopo della campagna è contribuire a informare le imprese in particolare le PMI intenzionate a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito dopo il 30 marzo sugli interventi necessari per agevolare per quanto possibile la transizione. Per mettere gli operatori economici dell’UE al riparo da gravi perturbazioni è indispensabile prepararli al fatto che il Regno Unito diverrà un Paese terzo. Questo significa che dovranno essere adempiute formalità e effettuati controlli doganali all’importazione e all’esportazione: all’importazione saranno riscossi i dazi doganali, l’IVA e le accise, mentre le esportazioni verso il Regno Unito saranno esenti da IVA.

Per prepararsi a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito nell’eventualità di un’uscita senza accordo le imprese dell’UE dovrebbero:

  • valutare se dispongono della capacità tecnica e umana necessaria per adempiere alle procedure e alla normativa doganali, ad esempio in materia di norme di origine preferenziali;
  • avere cura di ottenere le varie autorizzazioni e registrazioni doganali che le agevoleranno nell’attività commerciale se il Regno Unito è una delle maglie della loro catena logistica;
  • interpellare l’autorità doganale nazionale per verificare se siano opportuni altri preparativi.

Negli Stati membri sono inoltre in corso, con il sostegno della Commissione, i lavori necessari per preparare l’infrastruttura doganale e la logistica a far fronte a un’eventuale uscita senza accordo.

Contesto

I portatori di interessi e le autorità nazionali e dell’UE devono prepararsi soprattutto a due evenienze:

  1. se l’accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell’UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno il 1° gennaio 2021, vale a dire dopo un periodo di transizione di 21 mesi; l’accordo di recesso include la possibilità di un’unica proroga del periodo di transizione di massimo uno o due anni;
  2. se l’accordo di recesso non sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà alcun periodo di transizione e il diritto dell’UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 30 marzo 2019. In questo caso ci si troverebbe nello scenario del “no deal” o del “precipizio”.