Autorizzato l’impiego del nuovo alimento 3-fucosillattosio

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La GUUE L 2210 del 23.10.2023 contiene l’autorizzazione dell’immissione sul mercato di un nuovo alimento: il 3-fucosillattosio prodotto da un ceppo derivato di Escherichia coli K-12 DH1 (reg. di esecuzione (UE) 2023/2210 della Commissione, del 20 ottobre 2023).

Il regolamento autorizza il suo impiego nelle formule per lattanti e in quelle di proseguimento. Ma anche in altri alimenti tra cui:

Categoria dell’alimento specificato Livelli massimi (espressi come 3-fucosillattosio)
Prodotti non aromatizzati pastorizzati e non aromatizzati sterilizzati (anche con trattamento UHT) a base di latte 2,0 g/l
Prodotti non aromatizzati fermentati a base di latte 2,0 g/L (per le bevande)
4,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)
Prodotti aromatizzati fermentati a base di latte, compresi i prodotti trattati termicamente 2,0 g/L (per le bevande)
12,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)
Bevande a base di latte e prodotti analoghi 2,0 g/Lnel prodotto finale pronto per il consumo, commercializzato come tale o ricostituito secondo le istruzioni del produttore
12,0 g/kg (per i prodotti diversi dalle bevande)
Bevande (bevande aromatizzate, escluse quelle con un pH inferiore a 5) 1,25 g/L

 

La denominazione del nuovo alimento figurante sull’etichetta dei prodotti alimentari che lo contengono è “3-fucosillattosio”.

Che cos’è

Il 3-fucosillattosio (3-FL) è una polvere purificata e concentrata di colore bianco-biancastro prodotta mediante fermentazione microbica e contiene livelli limitati di D-lattosio, 3-fucosillattulosio e L-fucosio.

Denominazione chimica: β-D-galattopiranosil-(1→4)-[α-L-fucopiranosil-(1→3)]-D-glucopiranosio

Formula chimica: C18H32NO15

Massa molecolare: 488,44 Da

  1. CAS: 41312-47-4

Fonte: ceppo geneticamente modificato di Escherichia coli K-12 DH1

Nei cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (12 novembre 2023) solo Glycom A/S è autorizzata a immettere sul mercato UE questo nuovo alimento, salvo nel caso in cui un altro richiedente ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento senza riferimento ai dati scientifici portati da Glycom o con il consenso di Glycom stessa.