Brexit: precetti per gli operatori in caso di non accordo

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Il governo inglese ha appena pubblicato una guida in tema di etichettatura alimentare in caso di una Brexit senza accordo con l’UE.

In base al documento, le aziende alimentari avranno 21 mesi di tempo per apportare le modifiche più significative alle etichette dei loro prodotti ma, in caso di mancato accordo Brexit, alcune modifiche tecniche alle etichette dovranno essere apportate sin dal primo giorno. Per i prodotti immessi sul mercato britannico dopo il 29 marzo 2019, tali aggiustamenti includono:

  • l’emblema dell’UE non deve essere riportato su merci prodotte nel Regno Unito a meno di espressa autorizzazione da parte dell’UE;
  • il logo biologico dell’UE non deve contrassegnare alcun prodotto biologico del Regno Unito, a meno che Regno Unito e UE non raggiungano un accordo di equivalenza prima del giorno di uscita; e
  • sarà impreciso etichettare il cibo del Regno Unito come originario “UE”. Ulteriori informazioni come la cartellonistica nei negozi e scritte online aiuteranno a chiarire l’origine del cibo al consumatore.

I prodotti alimentari e le bevande immessi sul mercato del Regno Unito entro il 29 marzo 2019 possono continuare a essere venduti fino a esaurimento scorte.

Per le merci immesse sul mercato britannico dopo il 29 marzo 2019 quando, a seguito di Brexit, talune informazioni saranno tecnicamente errate (per esempio i prodotti inglesi etichettati come “UE”), il governo inglese incoraggerà gli enti di controllo a seguire un approccio pragmatico all’applicazione delle nuove regole, al fine di tutelare pienamente gli interessi tanto dei consumatori quanto dell’industria alimentare.

L’UE e altri Paesi non UE potrebbero richiedere un’etichettatura pienamente conforme per permettere l’accesso ai loro mercati interni. In questi casi, il governo britannico raccomanda di sostituire le etichette o di applicare etichette adesive corrette sopra quelle non conformi per garantire la loro completa accuratezza.

È stato previsto un periodo di transizione di 21 mesi entro cui le aziende dovranno apportare talune modifiche all’etichettatura, per esempio indicare in etichetta l’indirizzo dell’operatore responsabile o l’importatore del Regno Unito.

I prodotti a indicazione di origine dovranno riportare entro tre anni il nuovo logo che il governo renderà disponibile dal 29 marzo 2019.