Chiarimento UE su come etichettare l’aggiunta di vitamine

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L’elenco degli ingredienti di un alimento contenente una vitamina non deve obbligatoriamente indicare la formula vitaminica specificamente utilizzata. È sufficiente indicarne la denominazione

 

Upfield Hungary commercializza in Ungheria un prodotto di margarina la cui etichettatura riporta l’indicazione “vitamine (A, D)”.

Ritenendo che l’etichettatura di tale prodotto dovesse comprendere non soltanto la denominazione ma anche le formule vitaminiche specificamente utilizzate, le autorità ungheresi hanno ingiunto all’azienda di modificare tale etichettatura.

La questione è poi arrivata alla Corte di giustizia UE. Nella sentenza della Causa C-533/20 del 24 marzo, la Corte ricorda che, in caso di aggiunta di una vitamina a un alimento, essa va obbligatoriamente indicata nell’elenco degli ingredienti.

Le motivazioni della sentenza

Per quanto riguarda la questione della denominazione con la quale la vitamina debba essere inclusa in tale elenco, la Corte constata che, in forza del regolamento, gli ingredienti di un alimento devono essere designati con la loro denominazione specifica.

Su tale punto, uno degli articoli del regolamento dispone che la denominazione degli ingredienti deve essere intesa come la denominazione legale dell’ingrediente di cui trattasi oppure, in mancanza di questa, come la denominazione usuale di tale ingrediente o ancora, ove non esista o non sia utilizzata una denominazione usuale, come una denominazione descrittiva.

La Corte rileva tuttavia che, in assenza di precisazioni complementari, detto articolo non consente, di per sé, di determinare quale sia la denominazione che dovrebbe essere utilizzata per una vitamina che fa parte degli ingredienti.

Ciò premesso, la Corte osserva che, ai fini della loro indicazione nella dichiarazione nutrizionale relativa a un alimento, che deve figurare sull’etichettatura ad integrazione dell’elenco degli ingredienti, il regolamento designa le vitamine mediante denominazioni quali «Vitamina A», «Vitamina D» o ancora «Vitamina E».

La Corte rileva poi che – per garantire l’interpretazione e l’applicazione coerenti delle diverse disposizioni del regolamento e per assicurare che l’informazione fornita ai consumatori sia precisa, chiara e facilmente comprensibile – è con queste medesime denominazioni che tali vitamine devono anche essere designate ai fini della loro indicazione nell’elenco degli ingredienti. Pertanto, la Corte ritiene che, in caso di aggiunta di una vitamina in un alimento, l’elenco dei suoi ingredienti non debba comprendere, oltre a tale denominazione, la denominazione delle formule vitaminiche specificamente utilizzate.