Disciplinata nell’UE la migrazione del bisfenolo A

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In GUUE L 41 del 14.2.2018 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2018/213 della Commissione, del 12 febbraio 2018, relativo all’utilizzo del bisfenolo A in vernici e rivestimenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda l’utilizzo di tale sostanza nei materiali di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE). La norma specifica che la migrazione nei o sui prodotti alimentari di 2,2-bis(4-idrossifenil)propano (BPA) da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti non deve superare il limite di migrazione specifica di 0,05 mg di BPA per kg di prodotto alimentare (mg/kg). Inoltre, non è consentita la migrazione di BPA da vernici o rivestimenti applicati a materiali e oggetti specificamente destinati a venire a contatto con formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a base di cereali, alimenti per la prima infanzia, alimenti a fini medici speciali creati per soddisfare le esigenze nutrizionali dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia o bevande a base di latte e prodotti analoghi specificamente destinati ai bambini nella prima infanzia, quali definiti al regolamento (UE) n. 609/2013. I materiali e gli oggetti verniciati o rivestiti e i materiali e gli oggetti di materia plastica immessi legalmente sul mercato prima del 6 settembre 2018 possono rimanere sul mercato sino a esaurimento scorta.