Reati alimentari: nuovi delitti, vecchie contraddizioni

3
La nuova disciplina dei reati alimentari

La legge 75/2026 introduce due nuovi reati per il contrasto alle frodi alimentari, ma rimangono irrisolti la pena ridotta per il commercio di alimenti con segni mendaci e i nodi di coordinamento

In poco meno di sette mesi il Parlamento ha varato la legge n. 75 del 21 aprile 2026 “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 maggio scorso. Il testo, già ribattezzato “riforma Lollobrigida” dal nome del ministro dell’Agricoltura, interviene sul codice penale, sul codice di procedura penale, sulla tutela di DOP e IGP, sull’origine italiana, sul settore lattiero-caseario e su quello della pesca. Un pacchetto ampio, che introduce nuovi delitti e ridisegna l’intero impianto sanzionatorio sia sul piano penale sia nel campo degli illeciti amministrativi contro le frodi alimentari. E proprio la legge n. 75 del 21 aprile 2026 è la protagonista dell’ultima fatica letteraria dell’avvocato Carlo Correra intitolata: “La nuova disciplina dei reati alimentari”.

ACQUISTALO QUI

Nuovi delitti nel codice penale

Il cuore della riforma risiede nell’articolo 1, che modifica il titolo VIII del libro secondo del codice penale. Esso abroga l’articolo 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine) e l’articolo 517-bis (circostanze aggravanti per gli alimenti protetti). Al loro posto, prevede tre articoli: 517-sexies, 517-septies e 517-octies.

Il primo introduce il delitto di frode alimentare: punisce chi, nell’esercizio di un’attività agricola, commerciale, industriale o di intermediazione, importa, esporta, trasporta, pone in vendita o mette in circolazione – anche tramite tecniche di comunicazione a distanza o strumenti digitali – alimenti, acque e bevande che sa essere non genuini o comunque difformi per origine, provenienza, qualità o quantità da quanto dichiarato.
Il 517-septies sanziona invece il commercio di alimenti con segni mendaci: chi utilizza segni distintivi o indicazioni, anche figurative, che sa essere falsi o ingannevoli sull’origine, la provenienza, la qualità o la quantità di alimenti e ingredienti, al fine di trarne profitto e di indurre in errore l’acquirente.

C’è però un paradosso che il legislatore sembra non aver considerato. Il vecchio articolo 517 del codice penale (vendita di prodotti industriali con segni mendaci) resta in vigore per tutti i settori diversi da quello agroalimentare, con una pena massima di due anni di reclusione. Il nuovo 517-septies, pensato apposta per punire più severamente le frodi sui prodotti alimentari, prevede invece un tetto massimo di diciotto mesi: una riforma nata per inasprire le sanzioni finisce quindi, su questo punto specifico, per alleviarle.

L’articolo 517-octies completa il quadro con pene accessorie e aggravanti per i due nuovi reati, tra cui contempla anche quella collegata ai prodotti DOP e IGP. Anche qui, però, restano aperti nodi interpretativi sul coordinamento con la disciplina già esistente in materia di evocazione illecita delle denominazioni protette. L’articolo 1 aggiorna inoltre l’applicazione del decreto legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti sulla base di nuovi reati.

Modifiche al codice di procedura penale: intercettazioni

L’articolo 2 della legge interviene sul codice di procedura penale e sulle relative norme di attuazione, estendendo ai nuovi reati alimentari la possibilità di ricorrere alle intercettazioni, strumento investigativo finora riservato a fattispecie di maggiore gravità. La scelta segnala l’intenzione di trattare le frodi alimentari organizzate come fenomeno assimilabile alla criminalità economica strutturata.

Il contrassegno anticontraffazione per DOP e IGP

La parte terza della legge riguarda la tutela del “Made in Italy” e dei prodotti a denominazione protetta. L’articolo 6 introduce un contrassegno di sicurezza per i prodotti DOP e IGP, la cui realizzazione viene affidata all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Il contrassegno dovrà utilizzare materiali e tecniche in grado di garantire un’elevata protezione da contraffazioni e falsificazioni, assicurando tracciabilità e autenticità del prodotto. I dettagli attuativi sono demandati a un successivo decreto.

L’articolo 7 aggiorna le sanzioni amministrative per le aziende che utilizzano denominazioni DOP o IGP senza adempiere agli obblighi verso gli organismi di controllo e i consorzi di tutela, mentre l’articolo 8 incide sul regime sanzionatorio per la tracciabilità previsto dal decreto legislativo 190 del 2006, attuativo del regolamento CE 178/2002, la base del diritto alimentare comunitario.

Latte, lattiero-caseario e piano di controllo nazionale

Un capitolo a parte è dedicato alle denominazioni di latte e prodotti lattiero-caseari, con l’articolo 13 che contiene una norma di interpretazione autentica della legge n. 138 del 1974, disciplina protezionistica italiana finita sotto la lente del TAR Campania e del Consiglio di Stato in una serie di procedimenti amministrativi attivati dal ministero dell’Agricoltura. Il ministero, reduce da tre pronunce sfavorevoli sulla propria interpretazione della norma del 1974, ottiene ora per via legislativa quella conferma che la giustizia amministrativa gli aveva finora negato. La legge introduce inoltre un piano straordinario di controllo nazionale nel settore agroalimentare e della pesca, insieme a una cabina di regia per il coordinamento dei controlli amministrativi.

Una riforma nata in fretta

Il giudizio che emerge dall’analisi tecnica del testo è quello di una riforma costruita rapidamente e non sempre coordinata con l’impianto normativo preesistente. Lo stesso articolo 4 della legge 350 del 2003, che disciplina l’origine italiana dei prodotti, continua a richiamare il vecchio articolo 517 del codice penale, mentre la nuova legge ha spostato quella fattispecie sotto il 517-septies: un disallineamento che il legislatore sembra aver semplicemente dimenticato di correggere nello stesso testo che lo ha generato.

Restano aperti, in sostanza, più nodi di quanti la riforma ne abbia sciolti: il disallineamento sanzionatorio tra vecchio e nuovo articolo 517, il coordinamento tra aggravanti e disciplina DOP/IGP preesistente, il rinvio a un decreto attuativo ancora da emanare per il contrassegno di sicurezza.

ACQUISTALO QUI

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here