La nuova disciplina sui claims salutistici

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Superare le criticità

La nuova disciplina sulle informazioni salutistiche ha il dirompente impatto di superare due divieti che hanno costituito, sino a tempi recenti, un caposaldo nel valutare l’ingannevolezza delle informazioni di etichettatura presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari. Trattasi in particolare di quanto disposto dall’art. 2/1 let. c e d del D.lvo 109/92 in base al quale l’etichettatura e le relative modalità devono essere effettuate in modo da:

  • non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;
  • non attribuire al prodotto alimentare

proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un’alimentazione particolare (alla luce della normativa claims quest’ultimo divieto non è stato riprodotto nel reg. 1169/2011).

Ora, infatti, facendo sempre salvo il rispetto di tutte le condizioni generali e specifiche di cui al reg. 1924/2006, qualsiasi yogurt o latte fermentato che contiene almeno 108 di microorganismi vivi e starter (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus e Streptococcus thermophilus) per grammo, può recare in etichetta un claim salutistico con cui si informa il consumatore che nei soggetti che mal digeriscono il lattosio, i fermenti
vivi nello yogurt o nel latte fermentato migliorano la digestione del lattosio contenuto nel prodotto. Gli alimenti in cui almeno il 12% del valore
energetico è apportato da proteine potranno recare una o più delle indicazioni salutistiche consentite in relazione a detto nutriente (le proteine contribuiscono alla crescita della massa muscolare/al mantenimento della massa muscolare/al mantenimento di ossa normali) a prescindere dal fatto che qualsiasi altro competitor, che produce la stessa tipologia di alimento, possa vantare le medesime caratteristiche. Basterà un contenuto di calcio pari ad almeno il 15% della RDA su 100 g o 100 ml per poter scrivere in etichetta che:

  • il calcio contribuisce alla normale coagulazione del sangue;
  • il calcio contribuisce al normale metabolismo energetico;
  • il calcio contribuisce alla normale funzione muscolare;
  • il calcio contribuisce alla normale neurotrasmissione;
  • il calcio contribuisce alla normale funzione degli enzimi digestive;
  • il calcio interviene nel processo di divisione e di specializzazione delle cellule;
  • il calcio è necessario per il mantenimento di ossa normali;
  • il calcio è necessario per il mantenimento di denti normali.

Balza agli occhi l’estrema “cautela” adottata nella formulazione, in termini di incidenza della sostanza sulla salute, del messaggio autorizzato che in molti casi si traduce in incomprensibilità e/o irrilevanza dello stesso (non si può certo dire che la prospettiva del mantenimento di “denti normali” o di un contributo alla normale neurotrasmissione siano da considerarsi tanto accattivanti per il consumatore da orientarne in maniera significativa le scelte commerciali!). Sul versante dell’etichettatura si ricorda infine che, oltre alla tabella nutrizionale estesa che, dal 13.12.2014 sarà sostituita dal nuovo e unico “format” di cui al reg. 1169/2011, le indicazioni sulla salute funzionali generiche sono ammesse solo in presenza
delle pertinenti informazioni relative:

  • all’importanza di una dieta varia ed equilibrata e di uno stile di vita sano;
  • alla quantità dell’alimento e le modalità di consumo necessarie per ottenere l’effetto benefico indicato;
  • se del caso, una dicitura rivolta alle persone che dovrebbero evitare di consumare l’alimento; e
  • un’appropriata avvertenza per i prodotti che potrebbero presentare un rischio per la salute se consumati in quantità eccessive.

 

Cristina La Corte, avvocato Studio Legale Forte