La GUUE L, 2024/2895 del 21.11.2024 riporta il regolamento (UE) 2024/2895 della Commissione, del 20 novembre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 2073/2005 per quanto riguarda Listeria monocytogenes.
Epidemiologia e soggetti vulnerabili
Quest’ultimo stabilisce in particolare criteri microbiologici di sicurezza alimentare che definiscono l’accettabilità di un prodotto o di una partita di prodotti alimentari, applicabili ai prodotti immessi sul mercato, anche per L. monocytogenes. Nella sua ultima relazione sulle zoonosi, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha osservato che nel 2022 il numero di casi di listeriosi negli esseri umani nell’Unione era aumentato del 15,9% rispetto al 2021 e che il numero di decessi a seguito di focolai di origine alimentare e causati da L. monocytogenes nell’Unione nel 2022 era uno dei più elevati tra quelli comunicati all’Autorità negli ultimi dieci anni.
Il rischio di contrarre la listeriosi attraverso gli alimenti è influenzato sia dalla suscettibilità individuale del consumatore sia dalla capacità degli alimenti contaminati di costituire terreno favorevole alla crescita di L. monocytogenes a livelli elevati. I bambini e i consumatori con difese immunitarie indebolite da malattie, disturbi o stati patologici sono altamente suscettibili a L. monocytogenes e non possono essere esposti ad alimenti contenenti questo patogeno a qualsiasi concentrazione.
Per gli altri consumatori è scientificamente riconosciuto che solo l’ingestione di alimenti contenenti una concentrazione di L. monocytogenes superiore al limite di 100 ufc/g è potenzialmente dannosa per la salute. Gli alimenti pronti diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali che costituiscono terreno favorevole alla crescita di L. monocytogenes oltre il limite di 100 ufc/g durante il loro periodo di conservabilità rappresentano pertanto un gruppo sensibile di prodotti alimentari su cui le misure di mitigazione del rischio dovrebbero concentrarsi.
Attento monitoraggio
Secondo il regolamento (CE) n. 2073/2005 la presenza di Listeria monocytogenes non deve essere rilevabile in 25 g di alimenti pronti che costituiscono terreno favorevole alla sua crescita, diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali prima che non siano più sotto il controllo diretto dell’operatore del settore alimentare che li produce, se tale operatore del settore alimentare non è in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il livello di Listeria monocytogenes non supererà il limite di 100 ufc/g durante il periodo di conservabilità degli alimenti in questione. Il regolamento (CE) n. 2073/2005 non prevede tuttavia un criterio che si applichi a tali alimenti quando non sono più sotto il controllo diretto dell’operatore del settore alimentare che li produce mentre non è ancora possibile garantire che il limite di 100 ufc/g non sarà superato durante il loro periodo di conservabilità.
Al fine di garantire lo stesso livello di tutela della salute pubblica dalla produzione alla distribuzione per gli alimenti pronti diversi da quelli destinati ai lattanti e a fini medici speciali che costituiscono terreno favorevole alla crescita di Listeria monocytogenes, il criterio di sicurezza alimentare «Listeria monocytogenes non rilevabile in 25 g» dovrebbe applicarsi a tutte le situazioni in cui tali alimenti sono immessi sul mercato durante il loro periodo di conservabilità e per i quali l’operatore del settore alimentare che li produce non è stato in grado di dimostrare, con soddisfazione dell’autorità competente, che il livello di Listeria monocytogenes non supererà il limite di 100 ufc/g durante il loro periodo di conservabilità.
Per questo la Commissione ha ritenuto opportuno modificare l’allegato del regolamento (CE) n. 2073/2005, con applicazione a decorrere dal 1o luglio 2026.