Salva Cremasco: il travagliato iter di registrazione del logo come marchio collettivo

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Salva Cremasco: il travagliato iter di registrazione del logo come marchio collettivo

A 10 anni dalla registrazione a DOP del Salva Cremasco, nel 2023 il consorzio ha chiesto di registrare il marchio collettivo SCCS per i seguenti prodotti:

“Classe 29: salse al formaggio; Spuntini a base di formaggio; Creme da spalmare a base di formaggio; tutti i prodotti sopra indicati a base di “Salva Cremasco” (IG) formaggio; “Salva Cremasco” (IG) formaggio”.

L’EUIPO ha rifiutato la domanda di registrazione il 10 luglio 2023 e ne è nato un contenzioso.

L’ultimo sviluppo

Il 14/05/2026 la Commissione di ricorso allargata dell’EUIPO ha emesso la sua ultima decisione in merito alla registrabilità del logo obbligatorio DOP del formaggio Salva Cremasco come marchio collettivo dell’UE [R 1946/2024 G, SCCS].

La decisione affronta due importanti questioni giuridiche.

In primo luogo, la Commissione di ricorso allargata ha confermato che un logo richiesto dal disciplinare della DOP può, in linea di principio, essere registrato come marchio collettivo qualora il richiedente sia il consorzio ufficialmente riconosciuto responsabile della tutela e della supervisione della DOP. La Sezione ha sottolineato che le funzioni statutarie del Consorzio, la struttura associativa aperta e i meccanismi di controllo garantiscono un uso uniforme e conforme del logo da parte di tutti gli operatori autorizzati, rafforzando in tal modo il sistema delle DOP.

In secondo luogo, la Commissione di ricorso allargata ha ritenuto che il segno non fosse fuorviante ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento sul marchio dell’Unione europea (EUTMR). È improbabile che i consumatori percepiscano il logo figurativo in sé come identificativo della DOP, in particolare laddove il logo non contenga la denominazione dell’indicazione geografica. Considerando che la denominazione protetta «SALVA CREMASCO» e il simbolo ufficiale della DOP compaiono accanto al logo, la Grande Camera ha concluso che il logo funge semplicemente da marchio supplementare e non genera un’impressione fuorviante riguardo alla denominazione protetta.

La decisione conferma che i marchi collettivi possono fungere da strumenti complementari per la supervisione, l’applicazione e la protezione dei segni relativi alle DOP all’interno e al di fuori dell’Unione europea.

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