Il 26 marzo è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2019/366 della Commissione, del 5 marzo 2019, che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 per quanto riguarda l’elenco dei Paesi terzi o di parti dei medesimi da cui è autorizzata l’introduzione nell’Unione europea di partite di latte crudo, prodotti a base di latte, colostro e prodotti a base di colostro (testo pubblicato in GUUE L 65 del 6.3.2019). Con esso la Commissione ha deciso di includere il Giappone nella lista dei Paesi autorizzati, contenuta nell’allegato I del regolamento (UE) n. 605/2010 grazie all’esito positivo dei recenti controlli veterinari effettuati nel Paese asiatico. Da tali controlli è emerso che l’autorità competente del Giappone fornisce garanzie adeguate per quanto riguarda la conformità ai requisiti di polizia sanitaria applicabili all’importazione di cui alla direttiva 2002/99/CE. Inoltre, dal punto di vista della polizia sanitaria il Giappone è un Paese terzo, incluso dall’Organizzazione mondiale per la salute animale tra le nazioni indenni da afta epizootica, in cui non viene praticata la vaccinazione e che pertanto soddisfa i requisiti di polizia sanitaria dell’Unione applicabili all’importazione. Tale aggiunta all’elenco dell’allegato I non dovrebbe pregiudicare gli obblighi derivanti da altre disposizioni della normativa dell’Unione concernenti le importazioni nell’Unione e l’immissione sul suo mercato di prodotti di origine animale, in particolare quelle relative all’inserimento degli stabilimenti negli elenchi a norma dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004.