Pecorino crotonese: accolte le modifiche non minori del disciplinare

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La GUUE L 2023/2728 del 5.12.2023 pubblica il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2728 della Commissione, del 28 novembre 2023, recante approvazione di una modifica non minore della DOP Pecorino Crotonese. Infatti, il consorzio aveva richiesto diverse modifiche non minori. La modifica riguarda l’aspetto della forma; la classificazione delle forme in base al peso in piccola, media e grande; la possibilità di produrre forme diverse da quella cilindrica.

Il peso

Formaggio fresco
 
forma piccola: fra 0,5 e 1,2 kg;
 
forma media: fra 1,3 e 3 kg.

Formaggio semiduro e stagionato
 
forma media: fra 1,3 e 2,5 kg;
 
forma grande: fra 5 e 15 kg.


Il nuovo disciplinare esclude la possibilità di commercializzare formaggio semiduro e stagionato del peso inferiore a 1,3 kg. Inoltre, per la forma grande il consorzio ha richiesto un incremento del valore massimo dell’intervallo del peso da kg 10,0 a kg 15,0. Questo per evitare che la sottostima del peso delle forme grandi portasse a non conformità e conseguente declassamento del formaggio.

Materia prima latte


Pur confermando che il latte utilizzato per la caseificazione è intero, crudo, termizzato e pastorizzato, l’ente ha aggiunto la specifica che «non sono ammessi additivi e conservanti». Per quanto riguarda l’utilizzo di fermenti per la caseificazione con il latte pastorizzato e termizzato il nuovo disciplinare specifica che tali fermenti devono essere quelli della ceppoteca del consorzio di tutela.

Il restyling del logotipo

Il logotipo è ricavato dall’iniziale della parola Crotone/Crotonese, appunto la “C” che rovesciata – con l’aggiunta di un piccolo segno che rievoca l’occhio – rappresenta la testa di un ovino, la quale è circondata dal logotipo: “PECORINO CROTONESE DOP”. A sua volta questi elementi sono racchiusi all’interno di un cerchio che rievoca la forma intera del pecorino. Un triangolo in basso a destra interrompe la circonferenza a rappresentare una fetta di pecorino appena tagliata. Le versioni del logotipo ammesse sono tre: orizzontale, verticale e bollino.
Sulla forma di pecorino sarà utilizzata la versione ‘bollino’ del logotipo, impresso a fuoco o con timbri fustelle o timbri ad inchiostro alimentare su una delle facce delle forme di formaggio. Il codice identificativo alfanumerico del caseificio deve essere obbligatoriamente presente. Esso può essere impresso direttamente sul formaggio secondo le modalità sopra descritte o riportato nell’etichetta.
Sullo scalzo è opzionale la marchiatura. Su questa parte della forma di formaggio è consentito riprodurre il logotipo nelle modalità stabilite.