La GUUE C 2024/5681 del 20.9.2024 pubblica la decisione delle autorità cipriote di prorogare il periodo transitorio per conseguire la conformità al disciplinare della DOP Χαλλούμι/Halloumi/Hellim (Documento C_202405681).
Per tale formaggio, iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette nel 2021, il ministero cipriota dell’agricoltura nel 2014 aveva richiesto l’adozione di un periodo transitorio di 10 anni. Questo per permettere ai produttori di tale formaggio DOP di rispettare il disciplinare, secondo il quale il quantitativo di latte ovino o caprino, o una miscela di tali prodotti, deve sempre essere superiore a quello di latte vaccino.
Purtroppo, nonostante gli sforzi anche ministeriali, l’aumento graduale della produzione di latte ovino e caprino non è stata sufficiente.
Considerando che il periodo intercorso tra la presentazione della domanda di registrazione del nome all’Unione e la sua effettiva registrazione come DOP è stato superiore a cinque anni, il ministro cipriota dell’Agricoltura ha deciso di prorogare il periodo transitorio di altri cinque anni, in virtù dell’articolo 20, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1143.
L’ulteriore periodo transitorio decorre dal 9 luglio 2024.