Il sapore non beneficia della tutela del diritto d’autore

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Questa la sintesi estrema della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa C-310/17 Levola Hengelo BV/Smilde Foods BV.

Nel dettaglio

L’Heksenkaas è un formaggio spalmabile con panna ed erbe aromatiche, creato nel 2007 da un commerciante olandese di prodotti ortofrutticoli e prodotti freschi. I diritti di proprietà intellettuale su tale prodotto sono attualmente detenuti da Levola, società di diritto olandese. Dal 2014 l’olandese Smilde produce per contoterzi il Witte Wievenkaas. Reputando che la produzione e la vendita del Witte Wievenkaas violassero il suo diritto d’autore sul sapore dell’Heksenkaas, Levola ha chiesto ai giudici olandesi di fermare la produzione e la vendita di tale prodotto da parte di Smilde. Levola, infatti, sostiene, da un lato, che il sapore dell’Heksenkaas costituisce un’opera tutelata dal diritto d’autore e, dall’altro, che il sapore del Witte Wievenkaas costituisce una riproduzione di tale opera. Chiamato a pronunciarsi in sede di appello su tale controversia, il Gerechtshof ArnhemLeeuwarden (corte d’appello di Arnhem-Leeuwarden, Paesi Bassi) chiede alla Corte di giustizia se il sapore di un alimento possa beneficiare di tutela in forza della direttiva sul diritto d’autore (direttiva 2001/29/CE). Nella sua sentenza, la Corte sottolinea che, per essere tutelato dal diritto d’autore a norma della direttiva, il sapore di un alimento deve poter essere qualificato come “opera” ai sensi della medesima direttiva. Tale qualificazione presuppone, anzitutto, che l’oggetto di cui trattasi costituisca una creazione intellettuale originale. Essa richiede, inoltre, un’espressione di tale creazione intellettuale originale. Infatti, ai sensi dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e al quale l’Unione ha aderito , e del Trattato dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d’autore, del quale l’Unione è parte, sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali a poter costituire oggetto di tutela in virtù del diritto d’autore. Di conseguenza, la nozione di “opera” di cui alla direttiva implica necessariamente un’espressione dell’oggetto della tutela ai sensi del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività. In tale contesto, la Corte ha rilevato che non vi è possibilità di procedere a un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento. Su tale punto, la Corte precisa che, a differenza, ad esempio, di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, che è un’espressione precisa e obiettiva, l’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili. Infatti, queste ultime dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato. Inoltre, non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo. Ciò considerato, la Corte conclude dichiarando che il sapore di un alimento non può essere qualificato come “opera” e, quindi, non può beneficiare della tutela del diritto d’autore ai sensi della direttiva.