La normativa federale sulla gestione dell’offerta di formaggio a denominazione d’origine non subisce modifiche. Nelle circostanze attuali non si ritiene opportuno allinearla a quella dell’Unione europea. Questo è quanto emerge dal Rapporto approvato dal Consiglio federale il 21 giugno 2017 che analizza le basi legali pertinenti e la loro applicazione, in funzione del diritto pubblico e privato, in Svizzera e negli Stati membri dell’UE.
Le misure europee ed elvetiche tese ad adeguare la produzione e l’offerta alle esigenze del mercato hanno molti punti in comune. Sono possibili soltanto se esiste un’organizzazione rappresentativa per il formaggio in questione e sono a tempo determinato.
Il quadro giuridico elvetico
Dall’entrata in vigore, nel 1999, della legge federale sull’agricoltura (LAgr), la politica agricola svizzera ha rafforzato la responsabilità degli agricoltori e ne promuove lo spirito d’iniziativa mediante l’introduzione, per diversi strumenti, del principio di solidarietà. L’adeguamento della produzione e dell’offerta alle esigenze del mercato, secondo il vigente diritto agricolo, sono compiti che spettano in primo luogo alle organizzazioni di produttori e di categoria interessate (art. 8 LAgr). Tali organizzazioni hanno quindi un importante ruolo, segnatamente nella concentrazione e nella regolazione dell’offerta alla domanda, nell’ottimizzazione dei costi e nella stabilizzazione dei prezzi alla produzione, nella promozione della qualità nonché nel posizionamento dei prodotti sui mercati. La Confederazione può sostenere i produttori e i loro partner della filiera agroalimentare a condizione che sviluppino un’azione collettiva e si facciano carico di una parte consistente della prestazione da fornire. Tale principio si applica in particolare alle misure di solidarietà. La Confederazione può decretare l’obbligatorietà (estensione delle misure di solidarietà ai non membri) di alcune decisioni prese dalle organizzazioni di produttori e di categoria per combattere contro gli speculatori e sostenere le azioni comuni (art. 9 LAgr). Con questi strumenti la Confederazione sostiene a titolo sussidiario gli attori interessati e potenzia la posizione dei produttori nella definizione dei prodotti e nelle trattative commerciali. Il sostegno delle misure di solidarietà concernente l’adeguamento dell’offerta alle esigenze del mercato deve, invece, conservare un carattere di eccezionalità e limitarsi agli sviluppi straordinari non dovuti a problemi strutturali (art. 9 cpv. 3 LAgr). Il Consiglio federale, infatti, non potrebbe istituire un sistema permanente di sostegno al mercato e d’intervento poiché ciò equivarrebbe ad azzerare le riforme della politica agricola attuate negli ultimi anni e potrebbe essere in contraddizione con gli impegni della Svizzera in materia di diritto commerciale internazionale. Deve invece essere possibile adottare misure temporanee e limitate a un prodotto, per esempio in caso di crollo del mercato, in ossequio al ruolo sussidiario dello Stato. Per questo vari raggruppamenti, come ad esempio Emmentaler Switzerland o l’Interprofession du Gruyère, hanno sancito delle norme per la gestione dell’offerta, sulla base del diritto privato.
Conclusioni
La valutazione di un possibile adeguamento della legislazione svizzera al sistema dell’UE evidenzia che gli svantaggi prevalgono sui vantaggi. Sulla base di queste constatazioni e del controllo condotto dall’UE sulle misure contenute nel «Pacchetto latte», il Consiglio federale è giunto alla conclusione che attualmente in questo ambito non è opportuno un adeguamento della legislazione svizzera. Pertanto la decisione di adeguare le basi legali concernenti il sostegno delle misure di solidarietà e, in particolare, le disposizioni relative alla gestione dell’offerta sarà riesaminata nell’ambito delle discussioni sull’evoluzione della politica agricola post 2021 che dovrà tener conto anche degli sviluppi internazionali, segnatamente quelli della Politica agricola comune (PAC).