Prosegue l’iter del decreto sull’indicazione “prodotto di montagna”

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La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il decreto per l’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”.

Il decreto prevede che l’indicazione facoltativa di qualità “prodotti di montagna” possa essere applicata ai prodotti:

  • ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e lì trasformati;
  • derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone;
  • derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna.

La proporzione dei mangimi non prodotti in zone di montagna non deve superare il 75% nel caso dei suini, il 40% per i ruminanti e il 50% per gli altri animali da allevamento. Questi ultimi due parametri non si applicano per gli animali transumanti quando sono allevati al di fuori delle zone di montagna.

I prodotti, quali erbe, spezie e zucchero, utilizzati come ingredienti nei prodotti di origine animale e vegetale possono anche provenire da aree al di fuori delle zone di montagna, purché non superino il 50% del peso totale degli ingredienti.

Per il latte e i prodotti lattiero-caseari ottenuti al di fuori delle zone di montagna in impianti di trasformazione in funzione dal 3 gennaio 2013, viene stabilita una distanza non superiore ai 10 km dal confine amministrativo della zona di montagna.