Modificato il disciplinare del portoghese Queijo Terrincho

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La Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 186 del 5.6.2020 contiene la pubblicazione della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della DOP portoghese Queijo Terrincho. È questo un formaggio stagionato prodotto dalla sgocciolatura lenta della cagliata, ottenuta dalla coagulazione di latte crudo delle pecore della razza Churra da Terra Quente con caglio animale.

Tutte le modifiche riguardano il disciplinare, non essendo mai stato pubblicato prima il relativo documento unico. Nello specifico, sono stati modificati i diametri e i pesi delle forme ed è stata introdotta una nuova pezzatura, cosiddetta «merendeira», non presente nel disciplinare originale: una formella di diametro tra 8 cm e 12 cm, altezza tra 3 cm e 6 cm e peso tra 0,35 kg e 0,55 kg. Invece, per quanto concerne il tenore di grasso sulla sostanza secca e l’umidità nella materia secca non grassa della pasta, che nel disciplinare originale erano rispettivamente del 45-60% e del 55-65%, sono stati ridefiniti a 25-50% e 35-60%.

Per il «Queijo Terrincho» Velho, che viene fatto maturare o stagionare per almeno 90 giorni e che può essere presentato per la vendita anche ricoperto di una pasta di peperone rosso o tagliato a pezzi e immerso in contenitori di olio d’oliva vergine, sono state introdotte due nuove forme di conservazione e presentazione del prodotto. Sono poi state aggiunte informazioni non presenti nel disciplinare originale riguardo alle operazioni della fase di produzione, nello specifico la lavorazione del latte (riscaldamento e coagulazione), lo spurgo del siero (pressatura), la maturazione e la stagionatura (rivoltamento e lavaggio). Per esempio, è stato precisato che il latte deve essere sottoposto a lavorazione non appena munto, informazione assente nel primo disciplinare. Laddove ciò non sia possibile, la temperatura alla quale deve essere conservato il latte è fissata a 6 °C al massimo. Oltre all’utilizzo di pesi e presse manuali, come previsto dal disciplinare originale, è consentito anche l’utilizzo di presse pneumatiche, con un tempo di pressatura tra le tre e le cinque ore, in base alla procedura già in uso.