La GUUE L 196 del 25.7.2022 pubblica il reg. di esecuzione (UE) 2022/1291 della Commissione del 22 luglio 2022 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare della Mozzarella STG. Esso stabilisce (art. 2) che il nome Mozzarella può continuare a essere utilizzato per prodotti che non sono conformi al disciplinare di produzione della «Mozzarella tradizionale» all’interno del territorio dell’Unione, a condizione che siano rispettati i principi e le norme applicabili nel suo ordinamento giuridico.
Una conclusione in apparenza semplice ma per giungervi l’Italia e la Germania hanno battagliato per un paio di anni.
Il punto di partenza
Nel dicembre 2020 l’Italia (gruppo richiedente: Latterie Soligo, Fattorie Marchigiane, Alival) presenta una domanda di modifica per cambiare il nome da «Mozzarella» a «Mozzarella Tradizionale» e il regime di protezione da «senza riserva del nome» a «con riserva del nome» (GUUE C 424 del 8.12.2020).
Nel marzo 2021 la Commissione riceve dalla Germania due notifiche di opposizione e altrettante dichiarazioni di opposizione motivata.
Avendole ritenute ricevibili, la Commissione ha invitato l’Italia e la Germania ad avviare consultazioni al fine di raggiungere un accordo. Cosa che purtroppo non si è verificata.
Le principali argomentazioni della Germania
La Germania ha sostenuto che il nuovo nome «Mozzarella Tradizionale», chiesto dall’Italia, non è né un termine utilizzato tradizionalmente in riferimento al prodotto specifico, né un nome che designa un carattere tradizionale del prodotto.
Inoltre, il termine «Tradizionale» non poteva essere incluso nel nome di una specialità tradizionale garantita alla luce delle norme di cui all’articolo 18, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1151/2012, che prevedono un uso specifico del termine «tradizione». Il termine «tradizionale» inoltre è già presente nel logo «specialità tradizionale garantita» (STG) e nell’indicazione «specialità tradizionale garantita», che potrebbe anche figurare per esteso sull’etichettatura.
Per di più la riserva del nome «Mozzarella Tradizionale» impedirebbe di utilizzare la menzione «tradizionale» ai produttori tedeschi che da oltre 30 anni producono e commercializzano un prodotto denominato «Mozzarella».
In tale contesto la Germania ha sostenuto inoltre che «tradizionale» ha due accezioni: la prima, definita all’articolo 3, punto 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, secondo cui per tradizionale si intende l’uso comprovato sul mercato nazionale per un periodo di almeno 30 anni; e la seconda, intesa dai consumatori come il trasferimento di conoscenze di generazione in generazione. Alla luce di quanto precede, la Germania ha sostenuto che, nel caso specifico della «Mozzarella Tradizionale», il termine «tradizionale» rimanda solo alla prima accezione, riferita alla tipologia standard e più tradizionale del prodotto. Tuttavia l’aggiunta del termine «tradizionale» al nome «Mozzarella» attribuirebbe all’aggettivo anche la seconda accezione, riferita al trasferimento di conoscenze di generazione in generazione.
La Germania ha inoltre affermato che il nome «Mozzarella» ha carattere generico, ai sensi dell’articolo 3, punto 6), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Di conseguenza la Germania ha chiesto che il regolamento recante approvazione della modifica del nome indichi espressamente che «Mozzarella» è un nome generico. Inoltre la Germania ha sostenuto che anche la coesistenza della «Mozzarella Tradizionale» STG e di altri due tipi di Mozzarella designati come DOP («Mozzarella di Bufala Campana» e «Mozzarella di Gioia del Colle») potrebbe essere preclusa dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, in quanto sussiste il rischio che il consumatore medio non sia in grado di operare una distinzione sufficientemente chiara tra i prodotti in questione.
Per di più il richiedente non sarebbe ammissibile in quanto un unico produttore lattiero-caseario italiano non sarebbe autorizzato a rappresentare tutti i produttori di STG, situati in tutto il territorio dell’UE.
Infine la Germania ha contestato la possibilità di cambiare il regime di protezione da «registrazione senza riserva del nome» a «registrazione con riserva del nome» mediante la domanda di modifica attuale. In particolare è stato sostenuto che il termine per apportare tale modifica è scaduto il 4 gennaio 2016. Di conseguenza una volta scaduto il periodo transitorio, ossia dopo il 4 gennaio 2023, la protezione del nome «Mozzarella» dovrebbe presumibilmente cessare.
Le valutazioni della Commissione
La Commissione ha valutato le argomentazioni esposte nelle dichiarazioni di opposizione motivate della Germania alla luce delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012, tenendo conto dei risultati delle opportune consultazioni svolte tra il richiedente e l’opponente, e ha concluso che la modifica del disciplinare di produzione della specialità tradizionale garantita «Mozzarella» dovrebbe essere approvata.
Il nome «Mozzarella Tradizionale» designa il carattere tradizionale del prodotto, come previsto dall’articolo 18, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Ciò è sufficiente a qualificare un nome come STG.
Per dimostrare l’uso del nome «Mozzarella Tradizionale», l’Italia ha altresì presentato esempi di tale uso su etichette o loghi, oltre a dimostrare l’esistenza del gruppo di produttori denominato «Consorzio italiano per la Tutela della Mozzarella tradizionale» già nel 2001.
Poi secondo la Commissione “la protezione della STG «Mozzarella Tradizionale» non dovrebbe riguardare il nome semplice «Mozzarella», bensì unicamente il nome composto «Mozzarella Tradizionale» nella sua interezza. È pertanto opportuno continuare ad autorizzare l’uso del nome «Mozzarella» per i prodotti non conformi al disciplinare di produzione della «Mozzarella Tradizionale» STG. Tali prodotti non dovrebbero tuttavia essere commercializzati accompagnati dalla dicitura «specialità tradizionale garantita», né dall’abbreviazione STG e nemmeno dal simbolo dell’Unione europea”.
Per quanto riguarda l’affermazione secondo cui la coesistenza della «Mozzarella Tradizionale» STG e di altri due tipi di Mozzarella designati come DOP («Mozzarella di Bufala Campana» e «Mozzarella di Gioia del Colle») violerebbe l’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1151/2012, va osservato che la suddetta disposizione non si applica alle specialità tradizionali garantite, ma solo alle denominazioni di origine protette e alle indicazioni geografiche protette.
In riferimento all’applicabilità della procedura di modifica, l’articolo 25, paragrafo 2, del regolamento prevede che le STG senza riserva del nome possano continuare ad essere utilizzate fino al 4 gennaio 2023, alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 509/2006, a meno che gli Stati membri non applichino la procedura di cui all’articolo 26 del regolamento. Tale articolo 26 prevede una procedura semplificata per la conversione delle STG senza riserva del nome in STG con riserva del nome. Ciò non pregiudica il fatto che una STG senza riserva del nome possa ancora essere trasformata in STG con riserva del nome mediante una procedura di modifica prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha già approvato a norma dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento altre modifiche non minori del disciplinare che convertono STG senza riserva del nome in STG con riserva del nome.