GU L 175 del 10.7.2023 pubblica il regolamento (UE) 2023/1428 della Commissione del 7 luglio 2023 che modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 231/2012 per quanto riguarda i mono- e di-gliceridi degli acidi grassi (E 471).
Dal 2017 tale additivo era al centro dell’attenzione dell’EFSA che vi ha lavorato a più riprese. Alla luce della raccomandazione dell’EFSA e dei tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti di cui al regolamento (UE) 2023/915, la Commissione UE ha opportuno modificare le specifiche dei mono- e di-gliceridi degli acidi grassi (E 471).
L’intervento
Il regolamento (UE) n. 231/2012 della Commissione stabilisce le specifiche degli additivi alimentari elencati negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008.
La definizione dell’additivo alimentare E 471 dovrebbe essere modificata al fine di limitare l’uso di glicerolo per la produzione dell’additivo alimentare al glicerolo conforme alle specifiche dell’additivo alimentare E 422. La Commissione ritiene opportuno stabilire un tenore massimo di acido erucico nell’attuale voce «tenore» per i mono- e di-gliceridi degli acidi grassi (E 471).
È opportuno ridurre gli attuali limiti massimi per l’arsenico, il piombo, il mercurio e il cadmio e stabilire limiti massimi per la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) e per i glicidil esteri degli acidi grassi (espressi come glicidolo) conformemente al parere dell’EFSA.
Al fine di escludere un’elevata esposizione a tali impurità e componenti che destano preoccupazione derivante dal consumo di alimenti contenenti l’additivo alimentare E 471 da parte di consumatori vulnerabili, è necessario stabilire limiti massimi più rigorosi per l’acido erucico e la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi (espressi come 3-MCPD) applicabili agli alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia. Tali limiti massimi tengono conto del livello ragionevolmente ottenibile al momento mediante l’applicazione di buone prassi di fabbricazione.
Il nuovo testo
La Commissione ha pertanto modificato la voce relativa all’additivo alimentare E 471 mono- e di-gliceridi degli acidi grassi dell’allegato del reg (UE) 231/2012.
«E 471 mono- e di gliceridi degli acidi grassi
Sinonimi | |
Definizione | I mono- e di-gliceridi degli acidi grassi sono costituiti da miscele di mono-, di- e tri-esteri del glicerolo con acidi grassi presenti negli oli e nei grassi alimentari. Possono contenere piccole quantità di acidi grassi e di glicerolo liberi.
Il glicerolo utilizzato per la fabbricazione dei mono- e di-gliceridi degli acidi grassi è conforme alle specifiche dell’E 422. L’E 471 è prodotto a partire da grassi e oli conformi alle prescrizioni dell’Unione in materia di sicurezza alimentare per i grassi e gli oli alimentari. |
EINECS | |
Denominazione chimica | |
Formula chimica | |
Peso molecolare | |
Tenore | Tenore di mono- e diesteri: non meno del 70%
Tenore di acido erucico, compreso l’acido erucico legato nel mono/digliceride: -non più dello 0,2% (solo come additivo di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia) -non più dello 0,5% (per tutti gli usi tranne che negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia) |
Descrizione | Il prodotto si presenta in forma di liquido oleoso di colore da giallo chiaro a marrone chiaro oppure in forma di solido di consistenza cerosa di colore bianco o biancastro. I solidi possono presentarsi in forma di scaglie, polvere o granuli. |
Identificazione | |
Spettro di assorbimento dell’infrarosso | Caratteristico degli esteri parziali degli acidi grassi di un poliolo |
Test del glicerolo | Positivo |
Test degli acidi grassi | Positivo |
Solubilità | Insolubile in acqua, solubile in etanolo e toluene a 50 °C |
Purezza | |
Acqua | Non più del 2% (metodo di Karl Fischer) |
Indice di acidità | Non più di 6 |
Glicerolo libero | Non più del 7% |
Poligliceroli | Non più del 4% di diglicerolo e non più dell’1% degli altri poligliceroli, espressi in base al tenore di glicerolo totale |
Arsenico | Non più di 0,1 mg/kg |
Piombo | Non più di 0,1 mg/kg |
Mercurio | Non più di 0,1 mg/kg |
Cadmio | Non più di 0,1 mg/kg |
Somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi, espressi come 3-MCPD | Non più di 0,75 mg/kg (solo come additivo di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia)
Non più di 2,5 mg/kg (per tutti gli usi tranne che negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia) |
Glicidil esteri degli acidi grassi, espressi come glicidolo | Dal 30 luglio 2023 fino al 30 gennaio 2024, non più di 5 mg/kg come additivo di alimenti per lattanti e bambini nella prima infanzia e non più di 10 mg/kg per tutti gli altri usi.
Dal 30 gennaio 2024, non più di 5 mg/kg per tutti gli usi. |
Glicerolo totale | Dal 16% al 33% |
Ceneri solfatate | Non più dello 0,5 % determinato a 800 ± 25 °C |
Sapone | — |
I criteri di purezza si applicano all’additivo esente da sali di sodio, di potassio e di calcio degli acidi grassi; queste sostanze (espresse in oleato di sodio) possono tuttavia essere presenti fino a un tenore massimo del 6%».