Nuovo regolamento UE sull’analisi del rischio nella filiera alimentare

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La comunicazione del rischio costituisce parte essenziale del processo di analisi del rischio ed è importante che sia trasparente, ininterrotta e inclusiva durante l’analisi complessiva. Tale comunicazione del rischio dovrebbe rendere i cittadini più fiduciosi del fatto che l’analisi del rischio è sostenuta dall’obiettivo di assicurare un livello elevato di tutela della salute umana e degli interessi dei consumatori. Tale comunicazione del rischio dovrebbe inoltre essere in grado di contribuire a un dialogo aperto e partecipativo tra tutte le parti interessate al fine di assicurare che nel processo di analisi del rischio siano prese in considerazione la prevalenza dell’interesse pubblico e la precisione, la completezza, la trasparenza, la coerenza e la responsabilità.

Nel caso in cui vi siano ragionevoli motivi per sospettare che un alimento o mangime possa comportare un rischio per la salute umana o animale a causa di inosservanza derivante da violazioni intenzionali del diritto, le autorità pubbliche ne dovrebbero informare tempestivamente i cittadini, individuando nella misura più ampia possibile i prodotti interessati e il rischio che questi possono comportare.

Per questo occorre stabilire obiettivi e principi generali della comunicazione del rischio, prendendo in considerazione i rispettivi ruoli dei responsabili della valutazione del rischio e della gestione del rischio e garantendo nel contempo la loro indipendenza. Su tali premesse si basa il regolamento (UE) 2019/1381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio dell’Unione nella filiera alimentare, e che modifica i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 1829/2003, (CE) n. 1831/2003, (CE) n. 2065/2003, (CE) n. 1935/2004, (CE) n. 1331/2008, (CE) n. 1107/2009, (UE) 2015/2283 e la direttiva 2001/18/CE (pubblicato in GU L 231 del 6.9.2019).