Parere dell’AGCM su accesso civico ai dati sull’import lattiero

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Ai sensi della legge n. 287/90 il Bollettino dell’AGCM (Autorità garante della concorrenza e del mercato) n. 25 del 24 giugno 2019 riporta il parere dell’Autorità richiesto dal ministero della Salute in merito all’istanza di accesso civico della confederazione nazionale Coldiretti ai dati sulle importazioni di latte e prodotti lattiero-caseari. Ecco il testo integrale del parere.

“Il 16 aprile 2019 è pervenuta dal Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari (di seguito anche “Ministero”) una richiesta di parere, inviata anche al Garante per la protezione dei dati personali, concernente, per quanto riguarda questa Autorità, le possibili conseguenze di tipo concorrenziale derivanti dalla comunicazione alla Confederazione Nazionale Coldiretti (di seguito anche “Coldiretti”) di dati attinenti le importazioni in Italia di latte e prodotti lattiero-caseari e, più nello specifico, le informazioni concernenti le operazioni di entrata, uscita, transito e deposito di materie prime concernenti il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti da paesi UE ed extra UE realizzate dagli operatori nazionali del settore alimentare, comprensive dei nomi delle imprese italiane importatrici (di seguito anche “Dati”). I Dati sono stati richiesti al Ministero da Coldiretti, tra l’aprile e l’ottobre 2017, tramite un’istanza di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; a seguito di un diniego parziale di comunicazione dei dati richiesti, Coldiretti ha adito la giustizia amministrativa. A esito dell’impugnazione della sentenza del TAR Lazio (n. 2994 del 16 marzo 2018) con cui veniva rigettata l’istanza di Coldiretti, il Consiglio di Stato ha da ultimo reso sentenza (n. 1546 del 6 marzo 2019) con cui, tra l’altro, viene stabilito “l’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare corso, senza alcun indugio, alla seconda domanda di accesso civico dell’Associazione appellante, previa attivazione e conclusione, nei termini di legge, della procedura di confronto con i potenziali controinteressati, i quali, in relazione alla specificità del caso, potranno essere interpellati preliminarmente in via generale secondo modalità telematiche. L’Amministrazione potrà, se del caso, tenere conto (mediante il parziale oscuramento dei dati) solo di eventuali specifiche ragioni di riservatezza dei controinteressati” (para. 21). Al fine di dare seguito alla pronuncia citata, in parallelo allo svolgimento della procedura di confronto con i soggetti controinteressati, il Ministero ha chiesto all’Autorità “se la diffusione dei dati richiesti dalla Coldiretti possa compromettere la concorrenza sul mercato oltreché la credibilità e la produttività delle aziende, tenuto conto che tali dati hanno un ruolo fondamentale nella strategia  aziendale e che la loro diffusione ad aziende concorrenti potrebbe essere gravemente lesiva degli interessi economici e commerciali, considerato pure che la Coldiretti non è solo un sindacato agricolo, rappresentante di coltivatori diretti, imprese e società agricole, cooperative di trasformazione e consorzi di imprese, ma è anche azionista, con propri rappresentanti nei consigli di amministrazione, di numerose aziende di trasformazione private e cooperative ed agisce quindi anche da concorrente delle aziende delle quali chiede dati e informazioni riservate e che, pertanto, esiste il concreto rischio che le informazioni diffuse [dal Ministero] vengano utilizzate in modo strumentale, distorto o parziale da parte di uno o più concorrenti”. Tanto premesso, l’Autorità, nella sua adunanza del 5 giugno 2019, rende il seguente parere. Con riferimento alla possibilità di effetti anticoncorrenziali derivanti dalla comunicazione dei Dati a Coldiretti, occorre considerare, in primo luogo, come quelle richieste siano informazioni commerciali sensibili, non aggregate e pertanto tali da consentire a chi ne entri in possesso di veder ridotte in maniera significativa le naturali incertezze inerenti il confronto competitivo tra imprese; ciò in quanto il loro contenuto attiene, tra l’altro, a fonti di approvvigionamento e relative dipendenze operative, attività produttive e loro programmazione, con la possibilità di desumerne anche le stesse capacità installate di un determinato operatore. Tenuto conto delle caratteristiche del settore economico di riferimento e della predetta natura dei Dati, in linea con una consolidata giurisprudenza di riferimento (cfr., ex multis, Corte di Giustizia UE, C-8/08, sent. 4 giugno 2009, TMobile Netherlands), appare dunque certa una rilevanza degli stessi in una prospettiva antitrust nel caso in cui questi fossero scambiati tra operatori concorrenti. In ragione della natura e conseguente rilevanza concorrenziale dei Dati, va in secondo luogo considerato se un pregiudizio per la concorrenza possa discendere dalla loro disponibilità da parte di Coldiretti, in ragione delle caratteristiche soggettive e operative di tale organizzazione. A tale proposito, l’Autorità rileva in via preliminare come, a causa dell’indisponibilità di bilanci contabili pubblici relativi a Coldiretti (intesa quale sistema di cui fanno parte sia la confederazione nazionale che le varie diramazioni locali), non sia possibile avere un quadro informativo sulle sue partecipazioni societarie, e più in generale le sue attività economiche rilevanti. Nondimeno, risulta da fonti aperte come quantomeno strutture territoriali di Coldiretti – in specie, una federazione provinciale – siano attualmente titolari di partecipazioni in importanti imprese nazionali operanti nel settore lattiero-caseario, e ciò per di più in partnership con primari operatori del medesimo settore che sono attivi produttivamente sia in Italia che all’estero. Risulta altresì che negli organi direttivi e rappresentativi di Coldiretti, sia a livello di confederazione nazionale che di singole federazioni locali, siedano persone fisiche detentrici di interessi diretti in imprese del settore lattiero-caseario. Infine, è notorio come alla Coldiretti siano associate un numero elevato di imprese attive nel settore lattiero-caseario, rispetto alle quali l’organizzazione, oltre a svolgere attività di rappresentanza e difesa degli interessi comuni, fornisce servizi di varia natura, comprese consulenze aziendali, per i quali la disponibilità dei Dati potrebbe costituire sia una primaria risorsa operativa che un elemento di differenziazione rispetto ai servizi eventualmente resi da imprese concorrenti. In assenza di specifiche, rigorose, predeterminate e trasparenti misure volte a circoscrivere e tracciare l’impiego da parte di Coldiretti dei Dati al fine di garantire che questi non siano impiegati da essa in quanto impresa ovvero interlocutrice e/o facilitatrice di contatti tra imprese terze (siano o meno queste sue associate), non si può pertanto escludere che dalla trasmissione a tale organizzazione dei Dati possano derivare pregiudizi alle corrette dinamiche di mercato. A fronte degli elementi qui sopra rilevati, con riferimento alla richiesta di parere formulata dal Ministero, l’Autorità sottolinea che il Consiglio di Stato, nella citata sentenza n. 1546/2019, ha chiaramente richiamato l’obbligo per l’Amministrazione di avviare, al ricevimento della domanda, il procedimento in contraddittorio con gli eventuali controinteressati al fine di tutelare i loro diritti. Qualora, nel contesto di tale procedura d’interpello, i controinteressati sollevassero la potenziale rilevanza sotto il profilo concorrenziale, nei termini sopra indicati, della comunicazione dei Dati a Coldiretti, siffatta obiezione dovrebbe essere tenuta in considerazione quale specifica ragione di riservatezza, al fine di evitare ogni pregiudizio alle condizioni concorrenziali del settore di riferimento”.