Pubblicata modifica non minore del Bra

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Il consorzio ha chiesto di utilizzare anche un coagulante di origine non animale e di riportare la dicitura stravecchio sul Bra duro stagionato oltre un anno.

 

La GUUE C 507 del 16.12.2021 pubblica la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione del formaggio Bra.
A essere interessate dalla modifica sono le voci: descrizione del prodotto, metodo di produzione e ridefinizione del prodotto “di alpeggio”.

In merito alla prima, la descrizione della crosta per il Bra duro per mero errore riportava che la crosta non è edibile. Tale caratteristica è invece riferita solo alla crosta del Bra tenero. Pertanto il consorzio ha corretto tale errore eliminando le parole “non edibile” alla fine della descrizione della crosta del Bra Duro.

Inoltre, nella descrizione del colore della pasta del Bra tenero e duro il consorzio ha chiesto di inserire la frase: «per entrambe le tipologie a volte sono presenti leggere erborinature naturali vicino alla crosta». Questo per evitare rilievi di non conformità da parte dell’organismo preposto al controllo.

Per quanto concerne il metodo di produzione, il nuovo disciplinare specifica che “Il caglio di origine animale deve contenere almeno l’80 % di chimosina. È consentito l’utilizzo di coagulante di origine non animale”. Altra modifica riguarda la dimensione dei granuli caseosi nella seconda rottura della cagliata del Bra duro che ora devono essere pari a “un chicco di risone”. Il consorzio ha inoltre chiesto di riportare la dicitura stravecchio sul Bra duro stagionato oltre un anno, su di una striscia applicabile sul contrassegno cartaceo. Un ulteriore cambiamento riguarda l’innalzamento della temperatura di stagionatura della tipologia duro che è stata portata a 18°C.

Aggiornamento

La richiesta è stata approvata con regolamento di esecuzione (UE) 2022/1246 della Commissione del 14 luglio 2022 pubblicata in GUUE L 191 del 20.7.2022.