Nella GUUE C 133 del 10.4.2019 è contenuta la decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione Roquefort (DOP). Numerosi gli aggiustamenti al disciplinare di questo formaggio francese erborinato, ottenuto da latte di pecora crudo e intero, che riguardano: la descrizione del prodotto, la prova dell’origine, il metodo di produzione, il legame, l’etichettatura, altro: zona geografica, riferimento riguardante la struttura di controllo, condizioni nazionali.
Per esempio, nella descrizione della produzione, è stata aggiunta la disposizione “sono vietate l’introduzione, la ricezione o la presenza di latte diverso dal latte di pecora e di prodotti caseari ottenuti da latte diverso dal latte di pecora, nei siti di produzione e i locali di stagionatura e maturazione in cui il formaggio Roquefort è preparato, prodotto, stagionato e maturato”. Per quanto concerne la stagionatura e maturazione, la nuova versione del disciplinare prevede che “la temperatura della fase di maturazione del formaggio non può essere inferiore a -5 °C”.