Sentenza Corte UE di Giustizia: segni figurativi ed evocazione di una DOP

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La Industrial Quesera Cuquerella SL (in prosieguo: la “IQC”) commercializza tre dei suoi formaggi utilizzando etichette che contengono il disegno di un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, di un cavallo magro e di paesaggi con mulini a vento e pecore, nonché i termini “Quesos Rocinante” (“Formaggi Ronzinante”). Tali immagini e il termine “Ronzinante” fanno riferimento al romanzo Don Chisciotte della Mancia, di Miguel de Cervantes, ove “Ronzinante” è il nome del cavallo montato da Don Chisciotte. I formaggi in questione non sono compresi nella denominazione di origine protetta (DOP) “queso manchego”, che protegge i formaggi lavorati nella regione La Mancia (Spagna) con latte di pecora e nel rispetto dei requisiti del disciplinare di tale DOP. La Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Queso Manchego (in prosieguo: la “Fondazione”) è incaricata della gestione e della protezione di detta DOP. A tale titolo, essa ha proposto un ricorso contro IQC e il sig. Juan Ramón Cuquerella Montagud, affinché fosse dichiarato che le etichette utilizzate per identificare e commercializzare i tre formaggi suddetti, che non sono protetti dalla DOP “queso manchego”, nonché l’utilizzo dei termini menzionati implicano una violazione della DOP in questione. Infatti, la Fondazione ritiene che tali etichette e tali termini costituiscano un’evocazione illegittima di detta DOP, ai sensi del regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari [1]. I giudici spagnoli di primo e di secondo grado hanno ritenuto che i segni e le denominazioni utilizzati da IQC per commercializzare tali formaggi evochino la regione La Mancia, ma non necessariamente il formaggio “queso manchego” protetto dalla DOP. Il Tribunal Supremo (Corte suprema, Spagna), adito della causa, ha chiesto alla Corte UE di giustizia, da un lato, se l’evocazione di una denominazione registrata possa derivare dall’uso di segni figurativi e, dall’altro, se l’utilizzo di siffatti segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una DOP possa costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui detti segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti non sono protetti dalla DOP medesima. Con sentenza del 2 maggio, la Corte considera che l’evocazione di una denominazione registrata può derivare dall’uso di segni figurativi. La Corte rileva, anzitutto, che il regolamento prevede una protezione delle denominazioni registrate contro “qualsiasi evocazione”, e che l’utilizzo del termine “qualsiasi” rispecchia la volontà di proteggere le denominazioni registrate, considerando che un’evocazione si produca mediante un elemento denominativo o un elemento figurativo. Il criterio determinante per stabilire se un elemento evochi la denominazione registrata è quello di accertare se tale elemento possa richiamare direttamente nella mente del consumatore, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale denominazione. La Corte aggiunge che l’obiettivo di garantire che il consumatore disponga di un’informazione chiara, succinta e credibile sull’origine del prodotto è meglio garantito se la denominazione registrata non può essere oggetto di un’evocazione per mezzo di segni figurativi. Spetterà al giudice nazionale valutare, in concreto, se i segni figurativi in questione siano idonei a richiamare direttamente nella mente del consumatore i prodotti che beneficiano di una denominazione registrata. La Corte constata, poi, che l’utilizzo di segni figurativi che evocano l’area geografica alla quale è collegata una denominazione d’origine può costituire un’evocazione della medesima anche nel caso in cui i segni figurativi siano utilizzati da un produttore stabilito in tale regione, ma i cui prodotti, simili o comparabili a quelli protetti da tale denominazione d’origine, non sono protetti da quest’ultima. Infatti, il regolamento non prevede alcuna deroga in favore di un produttore stabilito in un’area geografica corrispondente alla DOP e i cui prodotti, senza essere protetti da tale DOP, sono simili o comparabili a quelli protetti da quest’ultima. Spetta pertanto al Tribunal Supremo esaminare se esiste una vicinanza concettuale, sufficientemente diretta e univoca, tra i segni figurativi utilizzati da IQC e la DOP “queso manchego”, che rinvia all’area geografica alla quale essa è collegata, vale a dire la regione La Mancia. Il giudice nazionale dovrà assicurarsi che tali segni figurativi, in particolare quelli che rappresentano un cavaliere che assomiglia alle raffigurazioni abituali di Don Chisciotte della Mancia, un cavallo magro e paesaggi con mulini a vento e pecore, siano in grado di creare una vicinanza concettuale con la DOP queso manchego, di modo che il consumatore avrà direttamente in mente, come immagine di riferimento, il prodotto che beneficia di tale DOP. A tale riguardo, il Tribunal Supremo dovrà anche valutare se si debba considerare congiuntamente l’insieme degli elementi, figurativi e denominativi, che appaiono sui prodotti in questione, per effettuare un esame globale che tenga conto di tutti gli elementi che hanno un potenziale evocativo. Il Tribunal Supremo ha chiesto inoltre alla Corte se la nozione di “consumatore medio normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto”, alla cui percezione deve fare riferimento il giudice nazionale per determinare se esista un’”evocazione”, ai sensi del regolamento, sia riferita a un consumatore europeo o solo a un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà origine all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente. La Corte sottolinea che tale nozione deve essere interpretata in modo da garantire una protezione effettiva e uniforme delle denominazioni registrate contro qualsiasi evocazione nell’intero territorio dell’Unione. Essa ritiene quindi che detta nozione debba intendersi riferita a un consumatore europeo, compreso un consumatore dello Stato membro in cui si fabbrica e si consuma maggiormente il prodotto che dà origine all’evocazione della denominazione protetta o a cui tale denominazione è associata geograficamente. La Corte ne conclude che spetterà dunque al Tribunal Supremo valutare se gli elementi, figurativi e denominativi, relativi al prodotto in questione, fabbricato o consumato maggiormente in Spagna, evochino nella mente dei consumatori di tale Stato membro l’immagine di una denominazione registrata, che dovrà, in tal caso, essere protetta contro un’evocazione che avrebbe luogo nell’intera Unione.

[1] Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12)

 

Sentenza nella causa C-614/17
Fundación Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida
Queso Manchego/Industrial Quesera Cuquerella SL e Juan Ramón Cuquerella Montagud