Il GUUE L 2024/1141 del 19.4.2024 pubblica il regolamento delegato (UE) 2024/1141 della Commissione del 14 dicembre 2023 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda requisiti specifici in materia di igiene per determinate carni, i prodotti della pesca, i prodotti lattiero-caseari e le uova.
Bollatura sanitaria
Il regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale destinate agli operatori del settore alimentare. In particolare, l’allegato II di tale regolamento stabilisce requisiti concernenti diversi prodotti di origine animale mentre l’allegato III requisiti specifici. L’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti per l’applicazione di un marchio di identificazione sui prodotti di origine animale. L’allegato II, sezione I, parte B, del regolamento (CE) n. 853/2004 fa riferimento alla Comunità europea anziché all’Unione europea. Le abbreviazioni del marchio di identificazione che fanno riferimento all’«Unione europea» dovrebbero pertanto sostituire i riferimenti alla «Comunità europea». Tale sostituzione crea tuttavia un notevole onere amministrativo. Per questo la Commissione ha ritenuto opportuno prevedere un periodo transitorio.
La Commissione ritiene inoltre necessario chiarire il collegamento tra la forma del marchio di identificazione richiesto dal regolamento (CE) n. 853/2004 e i requisiti relativi a un marchio di identificazione speciale stabiliti per il controllo di determinate malattie animali nel regolamento (UE) 2016/429. Per questo ha deciso di modificare l’allegato II, sezione I, parte B, del regolamento (CE) n. 853/2004 per chiarire quale forma dovrebbe essere applicata in circostanze specifiche.
Alla luce di quanto sopra, il marchio di identificazione sui prodotti di origine animale può continuare a recare le abbreviazioni di «Comunità europea» nella versione antecedente le modifiche introdotte da reg. delegato 2024/1141, fino al 31 dicembre 2028. Inoltre i prodotti di origine animale recanti tali marchi di identificazione apposti prima di detta data possono rimanere sul mercato.
Controllo della pastorizzazione
L’allegato III, sezione IX, capitolo I, parte I, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce requisiti sanitari per la produzione di latte crudo e colostro in allevamenti di animali di allevamento da cui sono raccolti il latte e il colostro ai fini della loro immissione sul mercato. Il punto 3 di tale parte I prevede che il latte crudo di vacche, bufale, pecore o capre che non provengono da allevamenti indenni o ufficialmente indenni da brucellosi e tubercolosi sia sottoposto a un trattamento termico che consenta di ottenere una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina.
La prova della fosfatasi alcalina non è tuttavia un metodo adeguato per verificare il trattamento termico del latte crudo di specie non bovine o del latte crudo separato in frazioni diverse prima di essere trattato termicamente in moderni impianti di trasformazione. È pertanto opportuno offrire agli operatori del settore alimentare opzioni alternative basate sui principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) per dimostrare l’efficacia del trattamento termico applicato.
L’allegato III, sezione IX, capitolo II, parte II, del regolamento (CE) n. 853/2004 stabilisce i requisiti per il trattamento termico del latte crudo, del colostro, dei prodotti lattiero-caseari o dei prodotti ottenuti dal colostro. Il punto 1, lettera a), di tale parte II stabilisce che, immediatamente dopo aver subito il trattamento, i prodotti pastorizzati devono reagire negativamente all’eventuale prova della fosfatasi alcalina.
Data l’inadeguatezza della prova della fosfatasi alcalina per verificare il trattamento termico del latte crudo di specie non bovine o del latte crudo separato in frazioni diverse prima di essere trattato termicamente, è opportuno offrire agli operatori del settore alimentare anche opzioni alternative basate sui principi HACCP per dimostrare l’efficacia della pastorizzazione.
Pertanto la sezione IX è così modificata:
i) | al capitolo I, parte I, il punto 3 è sostituito dal seguente: Tuttavia il latte crudo o il colostro proveniente da animali che non soddisfano i requisiti di cui al punto 2 può essere utilizzato previa autorizzazione dell’autorità competente: a) nel caso di vacche, bufale, pecore o capre o femmine di altre specie che non presentano una reazione positiva alle prove per la tubercolosi o la brucellosi né sintomi di tali malattie, e nel caso di pecore o capre che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione e non presentano sintomi di tale malattia, previo trattamento termico che consenta di ottenere, ove applicabile, una reazione negativa alla prova della fosfatasi alcalina. Se la prova della fosfatasi alcalina non è adeguata per dimostrare l’efficacia del trattamento termico applicato, come ad esempio nelle situazioni in cui il latte crudo è prodotto da specie non bovine o è separato in frazioni diverse prima di essere trattato termicamente, gli operatori del settore alimentare sono autorizzati a fornire all’autorità competente le necessarie garanzie e a tenere i relativi registri nell’ambito delle loro procedure sulla base dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004; b) nel caso di pecore o capre che non presentano una reazione positiva alle prove per la brucellosi, o che sono state vaccinate contro la brucellosi nel quadro di un programma approvato di eradicazione, e che non presentano sintomi di tale malattia, per la fabbricazione di formaggi che richiedono un periodo di maturazione di almeno due mesi. |
ii) | al capitolo II, parte II, punto 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) la pastorizzazione è ottenuta mediante un trattamento che comporti: i) un’alta temperatura per un breve periodo: almeno 72 °C per 15 secondi; ii) una bassa temperatura per un periodo lungo: almeno 63 °C per 30 minuti; oppure iii) qualsiasi altra combinazione tempo/temperatura che consenta di ottenere un effetto equivalente. Il trattamento di cui ai punti i), ii) e iii) deve garantire che, immediatamente dopo aver subito il trattamento, i prodotti reagiscano negativamente all’eventuale prova della fosfatasi alcalina. Se la prova della fosfatasi alcalina non è adeguata per dimostrare l’efficacia della pastorizzazione, come per esempio nelle situazioni in cui i prodotti derivano da specie non bovine o sono separati in frazioni diverse prima di essere pastorizzati, gli operatori del settore alimentare sono autorizzati a fornire all’autorità competente le necessarie garanzie e a tenere i relativi registri nell’ambito delle loro procedure sulla base dei principi del sistema dell’analisi dei pericoli e dei punti critici di controllo (HACCP) conformemente all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 852/2004. |