Casciotta d’Urbino: modificato il disciplinare

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La gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 223 del 7 luglio pubblica la domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione della Casciotta d’Urbino Dop.

Nella fattispecie, il consorzio ha chiesto di aumentare la tolleranza dello scalzo della forma (ora compreso da 5 a 9 cm) e di esplicitare nel disciplinare la possibilità per i produttori di effettuare il trattamento della crosta. Il consorzio ha inoltre chiesto di togliere le frasi “a pasta semicotta” e “derivato da due munte giornaliere” dal metodo di ottenimento. L’eliminazione del riferimento alle due mungiture giornaliere risponde all’esigenza di introdurre la possibilità di utilizzo del sistema automatico di mungitura. Pertanto, la dizione finale è “Il formaggio “Casciotta d’Urbino” è prodotto con latte di pecora intero in misura variabile fra il 70 e l’80 % e con latte di vacca intero per il restante 30-20 %, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di cui all’articolo 3”.

Altra modifica degna di nota: poiché l’attuale disciplinare non fornisce alcuna indicazione circa il fatto che il latte debba essere crudo o trattato termicamente, il consorzio ha ritenuto opportuno precisare che il latte utilizzato può essere sia crudo che termizzato. Inoltre è stata specificata la possibilità di aggiunta di fermenti lattici. È stata infine riscritta pure la parte relativa alle modalità di salatura ed è stato ridotto il periodo minimo di maturazione, che passa da 20 giorni a 15 giorni; inoltre, è stata abbassata la temperatura minima di stagionatura da 10° a 8°C.

La modifica è stata approvata con regolamento di esecuzione (UE) 2020/1719 della Commissione dell’11 novembre 2020 pubblicato in GUUE L 386 del 18.11.2020.