La Gazzetta Ufficiale serie generale n. 181 del 6-8-2018 contiene il decreto 20 luglio 2018 inerente “linee guida sulla verifica di quanto disposto dall’articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in merito all’origine degli alimenti destinati all’alimentazione animale” (18A05207).
Ecco il testo integrale:
“Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari;
Visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali;
Visto il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi;
Visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
Visto il regolamento (CE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250 CEE della Commissione, la direttiva 90/496 CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto in particolare, l’art. 31, paragrafo 1, lettera a) del citato regolamento (UE) n. 1151/2012 che istituisce l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» e prevede che tale indicazione sia utilizzata per descrivere i prodotti destinati al consumo umano elencati nell’allegato I del trattato in merito ai quali sia le materie prime che gli alimenti per animali provengono essenzialmente da zone di montagna;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 665/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che completa il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni d’uso dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
Visto, in particolare, l’art. 2 del citato regolamento delegato (UE) n. 665/2014 che chiarisce quando gli alimenti per gli animali sono considerati provenire essenzialmente da zone di montagna;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;
Visto il decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, recante «Disposizioni nazionali per l’attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”»;
Considerato che l’art. 2, comma 4 del decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, d’intesa con le regioni e le province autonome, specifiche linee guida allo scopo di semplificare e rendere più agevole l’attività di controllo in ordine all’origine degli alimenti somministrati agli animali;
Acquisita l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 12 luglio 2018;
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione e definizioni
- Il presente decreto viene emanato ai sensi dell’art. 2, comma 4 del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017, di seguito «Decreto», con lo scopo di agevolare le attività di controllo legate all’utilizzo dell’indicazione facoltativa di qualità «prodotto della montagna» per i prodotti di origine animale, fornendo le indicazioni per la verifica dei requisiti di conformità sull’origine degli alimenti somministrati agli animali di allevamento. Sono fatte salve le norme in materia di igiene, preparazione e commercio dei mangimi previste dalla vigente normativa nazionale e UE.
- Ai sensi del presente decreto s’intendono per:
- a) «Operatori»: i soggetti inclusi nella filiera di qualità «prodotto di montagna», compresi gli allevatori di montagna, i produttori primari, i distributori/intermediari di alimenti per animali ed i mangimifici;
- b) «Allevamento di montagna»: unità produttiva zootecnica ubicata in zona di montagna identificata dal codice ASL, costituita da animali da reddito anche di diversa specie, la cui produzione o i relativi prodotti trasformati sono destinati a recare l’indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna»;
- c) «Mangimi di montagna»: alimenti per animali, comprendenti anche le materie prime, prodotti in zone di montagna;
- d) «Produttore primario»: l’agricoltore che effettua la produzione primaria di mangime in zone di montagna;
- e) «Distributore/intermediario»: il commerciante o l’intermediario di mangimi di montagna;
- f) «Mangimificio»: il produttore/trasformatore/confezionatore di mangimi di montagna;
- g) «Fascicolo aziendale»: il fascicolo costituito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503.
Art. 2 Requisiti di conformità
- Per i prodotti di origine animale, il termine «prodotto di montagna» può essere applicato se la porzione di mangimi prodotti in zona di montagna, somministrata agli animali e costituente la dieta annuale, espressa in percentuale sulla sostanza secca, non è inferiore al:
- a) 50% per gli animali di allevamento diversi dai ruminanti e dai suini;
- b) 60% per i ruminanti;
- c) 25% per i suini.
- Le percentuali sopra indicate di cui alle lettere a) e b) non si applicano agli animali transumanti nei periodi in cui sono allevati al di fuori delle zone di montagna.
Art. 3 Adempimenti di carattere generale
- Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto, gli operatori adottano un sistema di rintracciabilità che consenta di verificare l’utilizzazione della dicitura in conformità ai requisiti previsti dal decreto stesso. Le indicazioni relative alla tracciabilità dei mangimi di montagna possono essere contenute nelle registrazioni previste dal regolamento (UE) n. 183/2005. Le informazioni previste nel presente decreto sono rese immediatamente disponibili su richiesta degli Organi di controllo e possono essere fornite su supporto informatico o cartaceo. In ogni fase i mangimi di montagna devono essere tenuti distinti dagli altri mangimi mediante la detenzione in appositi locali oppure, se detenuti negli stessi locali, mediante l’apposizione di un apposito cartello che specifichi:
- a) la provenienza degli stessi da zone di montagna;
- b) la percentuale di mangimi provenienti da zone di montagna, nel caso che gli stessi siano miscelati con altri prodotti di origine agricola non ottenuti in zone di montagna.
- Ogni trasferimento/cessione di mangimi di montagna è accompagnato dalla dichiarazione in allegato al presente decreto che ne costituisce parte integrante. La dichiarazione può essere omessa, qualora le indicazioni presenti nella stessa, siano riportate sulla documentazione commerciale che scorta il mangime di montagna. La dichiarazione, la documentazione commerciale e gli imballaggi recano il lotto di produzione o, se diverso, di confezionamento.
- La documentazione commerciale, compresa la dichiarazione allegata, deve essere conservata dagli operatori per almeno cinque anni.
Art. 4 Adempimenti per tipologia di operatore
- Allevatore di montagna.
L’allevatore mette a disposizione degli Organi di controllo le informazioni relative:
- a) all’allevamento di montagna (numero, specie animale, codice ASL);
- b) alla dieta annuale adottata, specificando la razione alimentare espressa anche in sostanza secca, con l’indicazione delle quantità e della tipologia di mangimi di montagna ed eventualmente di quelli non di montagna. Per gli allevamenti che utilizzano esclusivamente mangimi di montagna nell’alimentazione degli animali, il dato relativo alla sostanza secca non è richiesto. Se l’approvvigionamento di mangimi di montagna avviene, anche in parte, nella stessa azienda di allevamento, l’allevatore, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, dovrà mettere a disposizione degli Organi di controllo le seguenti informazioni:
- c) elenco dei terreni destinati alla produzione di alimenti da somministrare ai capi allevati, identificati dagli estremi catastali;
- d) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all’alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell’ultimo triennio.
Gli approvvigionamenti extra aziendali di mangimi di montagna devono risultare da apposita documentazione (documentazione commerciale e/o dichiarazione come da allegato al presente decreto).
- Allevatore di montagna che opera con metodo di produzione biologico.
Il requisito di conformità di cui al precedente art. 2 si considera rispettato qualora l’azienda di allevamento soddisfi le seguenti condizioni:
sia certificata come biologica ai sensi del regolamento (CE) 834/2007 del 28 giugno 2007;
e
le superfici dell’azienda destinate a pascolo e alla produzione di mangimi, come da fascicolo aziendale, siano collocate in zona di montagna.
- Produttore primario.
Il produttore primario, oltre a mantenere aggiornato il fascicolo aziendale, deve mettere a disposizione degli Organi di controllo almeno le seguenti informazioni:
- a) elenco dei terreni destinati alla produzione di mangimi, identificati dagli estremi catastali;
- b) piano colturale (superfici destinate a pascolo/coltivazione di foraggi e/o cereali e/o altro destinate all’alimentazione del bestiame) e i dati relativi alle produzioni ottenute nell’ultimo triennio.
Il produttore primario, nelle registrazioni tenute ai sensi del regolamento (CE) n. 183/2005, allegato I, parte A II punto 2 lettera e), riporta altresi’ elementi che correlano i mangimi di montagna prodotti in azienda con quelli ceduti.
- Intermediari/distributori.
Gli intermediari/distributori, in relazione ai mangimi di montagna ceduti, oltre alla documentazione attestante la cessione, devono possedere un’adeguata documentazione giustificativa relativa alle forniture.
- Mangimificio.
Il mangimificio che produce/confeziona mangimi di montagna deve tenere una tracciabilità dei mangimi di montagna introdotti, lavorati, confezionati, ceduti/trasferiti.
Nella documentazione di tracciabilità devono essere presenti elementi che correlano i mangimi di montagna in ingresso, con quelli lavorati e/o confezionati e quelli in uscita.
Disposizioni transitorie e finali
- Entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua la verifica sull’implementazione delle disposizioni dello stesso e, se del caso, con decreto direttoriale, sentita la Conferenza Stato-Regioni, adotta le misure atte a migliorare e semplificare l’attività di controllo in ordine all’origine degli alimenti somministrati agli animali.
- L’allegato al presente decreto può essere modificato con decreto direttoriale, sentite le regioni e le province autonome.
- Le disposizioni di cui al presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.”