Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti lattieri italiani

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È in dirittura d’arrivo il disegno di legge, di iniziativa governativa e approvato dal Senato senza voti contrari, di cui avevamo parlato lo scorso anno.

Finalità del provvedimento è «offrire una maggior tutela, in materia di reati agroalimentari, in termini di specificità delle condotte sanzionate e di inasprimento del relativo impianto punitivo, intervenendo altresì sulla disciplina vigente in tema di tracciabilità dei prodotti e sul sistema dei controlli nel settore alimentare».

Il provvedimento si compone di 21 articoli, suddivisi in 3 titoli (sanzioni penali, sanzioni amministrative e disposizioni finali). Alcuni riguardano specificamente il latte e derivati. Eccoli qui di seguito.

Definite le sanzioni per l’uso di termini dairy da parte dei prodotti vegetali

L’articolo 10 introduce nuove sanzioni amministrative per l’impiego abusivo delle denominazioni di latte o di prodotti lattiero-caseari. Si introduce il nuovo Capo II-bis del titolo II del medesimo decreto n. 231 del 2017, che contempla sanzioni che – anche qui alternativamente – possono essere determinate in misura variabile o in percentuale al fatturato. Oltre a tali sanzioni, la norma prevede il sequestro della merce e di ogni materiale o supporto mediante il quale è commessa la violazione ai fini della loro confisca e distruzione. Inoltre, l’articolo specifica che non è ammesso il pagamento in misura ridotta previsto all’articolo 16 della legge n. 689 del 1981. L’articolo 10, poi, precisa che le disposizioni in materia di sanzioni introdotte dal comma in parola si applicano anche nel caso in cui le denominazioni di latte e di prodotti lattiero-caseari ricompresi nel punto 2 della parte III dell’allegato VII al regolamento (UE) n. 1308/2013 siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che specifichino l’origine vegetale del prodotto.

Tracciabilità del latte di bufala

L’articolo 13 istituisce il Registro unico delle movimentazioni del latte di bufala e dei suoi derivati nell’ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Inoltre, esso inasprisce il quadro sanzionatorio a tutela della sicurezza alimentare e della tracciabilità del latte e dei prodotti della filiera bufalina.

Più controlli sul lattiero IG

L’articolo 14 istituisce il Piano straordinario di controllo nazionale per i prodotti lattiero-caseari DOP e IGP. La disposizione, inoltre, introduce specifici controlli al fine di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di latte o di caglia di bufala e la produzione di mozzarella di bufala. Gli oneri finanziari quantificati per la realizzazione del Piano ammontano a 250.000 euro per il 2026.

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