La posizione negoziale del Consiglio sulle nuove norme UE sugli imballi e loro rifiuti

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Il Consiglio ha raggiunto una posizione comune sulla proposta di regolamento sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio avanza dalla Commissione. Fungerà da orientamento per i negoziati con il Parlamento europeo sul testo finale della nuova legislazione.

Nell’accordo il Consiglio ha cercato di conciliare l’ambizione della proposta di ridurre e prevenire la produzione di rifiuti da imballaggio e la flessibilità sufficiente per permetterne l’attuazione da parte degli Stati membri.

Il contenuto

Il Consiglio ha mantenuto il campo di applicazione della proposta della Commissione, considerando tutti gli imballi, indipendentemente dal materiale utilizzato, e tutti i rifiuti da imballaggio, indipendentemente dalla loro origine (inclusi industria, produzione, vendita al dettaglio, ambito domestico).

Il testo dell’orientamento generale mantiene la maggior parte dei requisiti di sostenibilità per tutti i pack immessi sul mercato e gli obiettivi principali proposti dalla Commissione.

Il Consiglio ha voluto inoltre rafforzare i requisiti delle sostanze presenti negli imballaggi invitando la Commissione, assistita dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche, a preparare una relazione entro il 2026 sulla presenza di sostanze pericolose negli imballaggi. Questo per determinare se tali composti incidono negativamente sul riuso o riciclo dei materiali o hanno un impatto sulla sicurezza chimica.

Il Consiglio ha modificato la parte della proposta relativa agli imballaggi riciclabili. Pur sostenendo che tutti i pack devono essere riciclabili come proposto dalla Commissione, gli Stati membri hanno convenuto che gli imballaggi saranno considerati riciclabili se progettati per il riciclo dei materiali e quando i rifiuti da imballaggio potranno essere raccolti separatamente, differenziati e riciclati su larga scala (quest’ultima condizione si applicherà a partire dal 2035).

La posizione del Consiglio mantiene i maggiori obiettivi per il 2030 e il 2040 relativi al contenuto minimo di materiale riciclato nelle confezioni di plastica. Entro il 2034, la Commissione dovrà rivedere l’attuazione degli obiettivi del 2030 e valutare la fattibilità degli obiettivi del 2040.

Le nuove norme ridurrebbero l’overpackaging imponendo a produttori e importatori di garantire che il peso e il volume degli imballaggi siano ridotti al minimo, a eccezione degli imballi dal design protettivo.

Obiettivi di riduzione dei rifiuti da imballaggio

In linea con la proposta della Commissione, il Consiglio fissa gli obiettivi principali generali per la riduzione dei rifiuti da imballaggio, usando come base i livelli del 2018: 5% entro 2030, 10% entro il 2035 e 15% entro il 2040. Questi obiettivi saranno soggetti a una revisione da parte della Commissione otto anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.

Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di definire misure preventive dei rifiuti da imballaggio che superino gli obiettivi minimi sopra menzionati.

Imballaggi riutilizzabili

Il Consiglio ha mantenuto i criteri della Commissione per definire gli imballi riutilizzabili, introducendo un numero minimo di cicli nel suo utilizzo, con un’eccezione (inferiore) per quelli di cartone a causa delle diverse caratteristiche di questo materiale.

Il testo fissa nuovi obiettivi di riuso e ricarica per il 2030 e il 2040. Obiettivi differenziati sono previsti per casi come gli imballi da asporto per alimenti e bevande, quelli a diretto contatto con gli alimenti e di cartone.

Schemi di restituzione dei depositi (DRS)

Secondo le nuove norme, entro il 2029, gli Stati membri dovranno garantire la raccolta differenziata di almeno il 90% annuo delle bottiglie di plastica monouso e contenitori per bevande in metallo. Per raggiungere questo obiettivo, sono tenuti a istituire sistemi di restituzione del deposito (DRS) per tali formati di imballaggio. I requisiti minimi per DRS non si applicheranno ai schemi già in vigore prima dell’entrata in vigore del regolamento, se i sistemi in questione raggiungono l’obiettivo del 90% entro il 2029.

Il Consiglio ha aggiunto un’esenzione dall’obbligo di introdurre il DRS per gli Stati membri con un tasso di raccolta differenziata superiore al 78% raggiunto nel 2026.

Restrizioni su alcuni formati

Le nuove norme introducono restrizioni su alcuni formati, tra cui imballaggi in plastica monouso per frutta e verdura, per alimenti e bevande, condimenti, salse per l’Horeca…

Il Consiglio ha introdotto la possibilità per gli Stati membri di stabilire esenzioni in talune circostanze, anche per frutta e verdura biologica.

Ulteriori disposizioni

Altre modifiche concordate dal Consiglio includono ulteriori chiarimenti sull’etichettatura degli imballi, garantendo che i consumatori siano ben informati sulla composizione del materiale dei pack e sul loro corretto smaltimento quando diventano rifiuti. Il Consiglio ha inoltre introdotto una certa flessibilità per tenere conto dei sistemi di etichettatura già esistenti in alcuni Stati membri.

Inoltre, il Consiglio ha mantenuto la maggior parte degli obblighi per operatori, produttori, importatori e distributori stabiliti dalla proposta della Commissione. Ha rafforzato gli obblighi per i fornitori di servizi logistici di garantire che i produttori che utilizzano tali servizi non eludano i loro obblighi di responsabilità estesa del produttore (EPR).

Il Consiglio ha prorogato la data di applicazione del regolamento a 18 mesi dopo la sua entrata in vigore.