Nulla osta lombardo al siero negli impianti di biogas

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Con deliberazione XI/3021 della seduta del 30/03/2020 (pubblicato in Burl, n. 14 serie ordinaria del 3 aprile) la regione Lombardia ha concesso il nulla osta all’utilizzo siero di latte pastorizzato in impianti di biogas autorizzati ai sensi del d.lgs 387/2003. Nell’atto, al fine di contribuire a limitare gli impatti economici, sociali ed ambientali che l’emergenza Covid-19 ha determinato al settore lattiero-caseario, la giunta regionale ha inoltre deciso di:

– consentire il conferimento di siero derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n.14690 del 27.3.2014, agli impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs 387/2003 e riconosciuti a sensi al Regolamento (CE) n. 1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;

– consentire il conferimento di siero pastorizzato derivante dalle lavorazioni lattiero-casearie, nel rispetto di quanto indicato nella nota di Regione Lombardia n.14690 del 27.3.2014 agli impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs 387/2003, che presentino i requisiti previsti dall’allegato V del Reg. (UE) n.142/2011 oltre che un’adeguata capacità di stoccaggio dei materiali in ingresso e la presenza di sistemi di raccolta di eventuali sversamenti e che abbiano avviato l’iter del riconoscimento condizionato ai sensi del Regolamento n.1069/2009, in deroga alla composizione delle matrici in ingresso ai biodigestori contenuta nelle singole autorizzazioni;

– stabilire che, al fine di avviare l’iter condizionato di cui al punto sopra, il Gestore trasmetta al Dipartimento Veterinario e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale della competente Azienda Territoriale Sanitaria, specifica richiesta secondo il modello contenuto nell’allegato B della deliberazione XI/3021 d attenda il nulla osta, da redigere secondo il modello di cui in allegato C della deliberazione XI/3021, da parte del medesimo Dipartimento;

– stabilire che, in ogni caso, per il conferimento del siero da latte il Gestore dell’impianto dà comunicazione da trasmettere secondo il modello di cui all’allegato A della deliberazione XI/3021, alla Provincia/Città Metropolitana e al Comune sede dell’impianto;

– fare salve la potenzialità energetica e le prescrizioni contenute nelle singole autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 ivi inclusi i valori limite alle emissioni;

– precisare che per le modalità operative indicate nel presente provvedimento, il digestato prodotto dagli impianti rientra nella classificazione di “digestato agroindustriale” prevista dall’art. 22, comma 3. del DM 25.02.2016, n. 5046, attuato con la DGR 18 luglio 2016, n. X/5418, “Linee guida per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone non vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE” e con la DGR 2 marzo 2020, n. XI/2893 “Approvazione del Programma d’azione regionale per la protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili ai sensi della direttiva nitrati 91/676/CEE – 2020-2023”;

– stabilire che le presenti disposizioni abbiano validità immediata ed efficacia sino al 31 maggio e che potranno eventualmente essere prorogate sulla base dell’evolversi della situazione emergenziale.