EUIPO: respinti marchi per fette di formaggio a forma di cuore

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L’EUIPO (Ufficio europeo per la proprietà intellettuale) ha recentemente respinto due domande di marchio di movimento in quanto prive di carattere distintivo (caso R 314/2023‑2, Fromage découpé et arrangé en forme de coeur e R 315/2023‑2, Mouvement de la découpe de deux petits fromages).

Le domande di marchio dell’Unione europea contestate sono state depositate come marchi di movimento per formaggi (classe di Nizza 29). In ciascuna domanda, il movimento consiste nel ricavare fette ovali di un formaggio assemblandole poi a formare un cuore su un tagliere posto sopra un tovagliolo e circondato da altri alimenti.

Le ragioni della sentenza

La commissione di ricorso (BoA) conferma la decisione dell’esaminatore secondo cui i segni contestati non sono distintivi (articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE).

Infatti, la disposizione di un formaggio a forma di cuore è comunemente utilizzata nel settore caseario, per esempio per San Valentino. Pertanto, un video che mostri il taglio di un formaggio ovale senza marchio su un tagliere di legno, disposto a forma di cuore e circondato da verdure e pane ai cereali, non sarà percepito come indicativo dell’origine commerciale dei formaggi. Invece, il pubblico percepirà i due marchi di movimento semplicemente come suggerimenti per una ricetta o come un’idea per la presentazione puramente pubblicitaria di un formaggio. L’arrangiamento del contesto poi non contribuisce al carattere distintivo dei marchi ma rafforza piuttosto l’impressione di avere a che fare con una ricetta o con un’idea per la presentazione di un formaggio. I formaggi tagliati, poi, non presentano alcun elemento distintivo idoneo a identificare l’origine commerciale dei prodotti nei video dei marchi di movimento.

In aggiunta, la commissione di ricorso sottolinea che le eccezioni menzionate nella «prassi comune relativa ai nuovi marchi: esame dei requisiti formali e degli impedimenti alla registrazione» (prassi comune CP11) non si applicano in questo caso poiché i movimenti dei marchi contestati non sono insoliti e sorprendenti. Inoltre, essi non creano un impatto visivo insolito e sorprendente che sarebbe sufficiente a rendere distintivi i marchi contestati nella loro apparenza generale.