In vigore il 21 novembre l’accordo commerciale UE-Singapore

907

Con l’approvazione degli Stati membri, si è concluso l’iter dell’accordo commerciale tra l’UE e Singapore che entrerà in vigore il 21 novembre. Soddisfazione è stata espressa da Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione europea, per il “primo accordo commerciale bilaterale concluso dall’Unione europea con un Paese del Sudest asiatico, un elemento essenziale per instaurare una più stretta relazione tra l’Europa e una delle regioni più dinamiche del mondo”.

Gli fa eco la commissaria per il commercio, Cecilia Malmström: “L’accordo andrà a vantaggio dei lavoratori, degli agricoltori e delle imprese di tutte le dimensioni, sia qui da noi che a Singapore. Comprende anche clausole rigorose a tutela dei diritti umani e del lavoro e dell’ambiente. Negli ultimi cinque anni abbiamo messo in atto 16 accordi commerciali. Questo porta il totale a 42 accordi commerciali con 73 partner, pari a un terzo del commercio totale dell’UE. Si tratta della rete più grande al mondo”.

Alcuni dati

Singapore è di gran lunga il principale partner commerciale dell’UE nella regione del Sudest asiatico, con scambi bilaterali di merci per un valore complessivo di oltre 53 miliardi di € e scambi di servizi per altri 51 miliardi di €. Oltre 10.000 imprese dell’UE si sono stabilite a Singapore e utilizzano questo presidio per servire l’intera regione del Pacifico. Singapore è inoltre al primo posto nella classifica relativa agli investimenti europei in Asia, con una crescita molto rapida fra l’UE e Singapore negli ultimi anni: nel 2017 il complesso degli investimenti bilaterali ha raggiunto i 344 miliardi di €.

La tutela delle IG

Nell’ambito dell’accordo commerciale, Singapore eliminerà tutte le restanti tariffe sui prodotti dell’UE. L’accordo consentirà inoltre la protezione giuridica di 138 prodotti a indicazione geografica anche se inizialmente la discussione riguardava 196 alimenti. Singapore è già la terza maggiore destinazione di questi prodotti europei di specialità. Chiariti nell’accordo (capitolo 5 relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie) anche i meccanismi di approvazione degli stabilimenti in cui si lavorano prodotti di origine animale e le autorità competenti.