Nuovo regolamento UE su IG e indicazioni facoltative di qualità

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La GUUE pubblica il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012.

Attività online sotto la lente

La norma, tra l’altro, sottolinea come, dato il maggiore ricorso ai servizi intermediari online, meriti particolare attenzione l’applicazione della protezione delle indicazioni geografiche nei confronti di nomi di dominio che violano tale protezione. Per questo la Commissione ritiene necessario dotare le autorità nazionali competenti degli strumenti per reagire adeguatamente a una violazione della protezione di un’IG da parte di un nome di dominio registrato. Pertanto, nell’esercizio dei loro compiti relativi ai controlli ufficiali, tali autorità dovrebbero poter adottare misure adeguate al fine di disabilitare l’accesso dal territorio dello Stato membro interessato ai nomi di dominio registrati in violazione della protezione delle IG, tenendo conto del principio di proporzionalità e dei diritti e degli interessi delle parti interessate.

I servizi intermediari, in particolare le piattaforme online, sono sempre più usati per la vendita di prodotti, compresi quelli con IG, e in alcuni casi potrebbero rappresentare uno spazio importante per prevenire le frodi. Le informazioni relative alla pubblicità, alla promozione e alla vendita di prodotti che violano la protezione delle IG dovrebbero essere considerati contenuti illegali. A tale riguardo, il nuovo regolamento prevede l’identificazione di tali contenuti illegali e l’adozione di eventuali misure da parte delle autorità nazionali.

L’attestazione del rispetto del disciplinare

Ai fini poi del funzionamento ottimale del mercato interno è importante che i produttori dimostrino rapidamente e agevolmente in diversi contesti di essere autorizzati a usare il nome protetto, per esempio durante controlli doganali o ispezioni di mercato o su richiesta degli operatori commerciali. A tal fine, rileva la Commissione è opportuno mettere a disposizione dell’operatore un’attestazione del rispetto del disciplinare.

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