L’uso di DOP/IGP in alimenti composti

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Un recente decreto ministeriale stabilisce i criteri per l’utilizzo di una denominazione protetta nella etichettatura e nella presentazione di un alimento composto, allorquando non esista un Consorzio di tutela riconosciuto. L’autorizzazione ministeriale è accordata purché siano rispettate alcune regole.

In primo luogo, la dicitura “denominazione di origine protetta” e “indicazione geografica protetta” e i relativi acronimi DOP e IGP devono essere collocati in modo che sia chiaro per il consumatore che la protezione giuridica comunitaria si riferisce al prodotto registrato utilizzato come ingrediente e non all’alimento composto.

È vietato l’utilizzo del simbolo comunitario e del logo della denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato contenente il riferimento a una DOP o IGP.

Le dimensioni del carattere utilizzato per il riferimento alla denominazione tutelata nell’etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del prodotto composto, elaborato o trasformato devono essere inferiori alle dimensioni del carattere utilizzato per la identificazione dell’impresa produttrice dell’alimento, dei marchi utilizzati e della denominazione di vendita del prodotto composto, elaborato o trasformato. In pratica, non può essere eccessivamente enfatizzata la presenza di una DOP o di una IGP come ingrediente primario.

Inoltre, l’utilizzatore deve sottoscrivere l’impegno a dimostrare, tramite registrazioni, che la quantità di prodotto DOP o IGP utilizzata nel prodotto composto, elaborato o trasformato corrisponde alla quantità acquistata e si impegna a produrre la relativa documentazione, dietro richiesta del ministero.

Per ottenere l’autorizzazione all’utilizzo del riferimento a una DOP o IGP nell’etichettatura, presentazione o pubblicità di un prodotto composto, elaborato o trasformato, l’impresa richiedente deve trasmettere espressa richiesta al MiPaaf, utilizzando i moduli predisposti e reperibili sul sito internet, specificando che l’etichetta è stata predisposta nel rispetto di tutti i criteri elencati del provvedimento e inserendo la scheda tecnica di descrizione del prodotto per il quale l’etichetta verrà utilizzata.